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Possesso CQC per guida mezzi pesanti

Il Ministero dell’Interno, con Circolare Prot. 300/A/6220/20/111/2/2 del 04/09/2020,  ha dato disposizioni in merito all’attività di controllo da parte degli organi di Polizia Stradale, in tema di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti (CQC per la guida dei mezzi pesanti oltre 3,5 T). Le disposizioni si sono rese necessarie a seguito delle modifiche introdotte agli art. 14, 15 e 16 dalla Direttiva 2018/645, che ha modificato la Direttiva 2003//59/CE, recepita in Italia con D.lgs n.50/2020 in vigore dallo scorso 10 giugno.

Queste le novità principali:

obbligo di possedere la CQC per esercitare ogni attività di guida anche non professionale sui veicoli per la cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria (C1/C1E/C/CE/
D1/D1E/D/DE). L’obbligo si applica a tutte le categorie di veicoli, anche immatricolati come uso speciale, per trasporti specifici per cui è richiesta una delle patenti indicate. Si applica, altresì alle macchine operatrici eccezionali per le quali è richiesta la patente C1 o C. La CQC è richiesta quindi per qualsiasi trasporto anche non professionale di cose o di persone svolto da un conducente in possesso di suddette categorie anche se non assunto come autista, quando l’attività di guida costituisca la sua attività principale (la guida non è ritenuta l’attività principale del conducente se occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo (se il conducente è stato comunque assunto con una mansione diversa da autista, ad esempio operaio o magazziniere, è dall’analisi dei documenti che registrano l’attività di guida che si evidenzia il fatto se svolge l’attività di guida in modo continuativo ed è pertanto obbligato al possesso del CQC)

Che sanzioni sono previste per i conducenti che trasportano in conto proprio e non possiedono CQC?

In merito alla mancata qualificazione iniziale o mancata effettuazione della formazione periodica (quindi CQC non conseguita, oppure formazione periodica non effettuata) il codice della strada
prevede sanzioni di tipo amministrativo.

La scadenza di validità della CQC non condiziona la validità della patente di guida, né la scadenza della patente determina, in modo automatico, la scadenza della CQC. Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la decurtazione di punti si applica sulla CQC anziché sulla patente (art.23 D.lgs n.286/2005).
E’ necessario avere sempre al seguito la patente con annessa CQC (codice “95”) indicato nel retro, per evitare sanzioni e richieste di esibizione documentale di cui all’art. 180 CDS.

Per ogni eventuale informazione, chiarimento o approfondimento si prega di fare riferimento a Lorenzo Corallini, responsabile di CNA FITA Forlì-Cesena:

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