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Attività di edilizia nei cantieri: attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese e attività che erogano servizi essenziali

20090909 - ANDORA (IMPERIA) - FIN - EDILIZIA: ANCE, VIA A CANTIERI O RISCHIO 250 MILA POSTI. Una foto d'archivio di un cantiere edile. ANSA/LUCA ZENNARO/DC

Il comma 1, lettera d) del DPCM prevede che restino consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1.

Queste attività sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà essere indicata l’attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni.

Si allega un fac simile comunicazione.

Resta fermo che, ai sensi della lettera d) del predetto decreto, fino all’eventuale sospensione espressa dell’attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata.

Inoltre, con l’articolo 1 lettera e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90.

SCARICA IL MODELLO ART.1 LETTERA D

 

Come si deve comportare una impresa edile in questi casi?

Sebbene le predette attività, in ottemperanza del Dpcm 22/03/2020, sono sospese, tuttavia possono essere svolte in deroga, ricorrendone i requisiti, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove ha sede l’attività produttiva utilizzando il fac simile allegato Modello lettera D

Pertanto prima di inviare la comunicazione al Prefetto, è opportuno in via preliminare verificare:

In tal caso, è opportuna allegare la documentazione probante e richiamare nella comunicazione al Prefetto gli estremi degli atti autorizzativi.

In tal caso si evita di essere esposti ad una eventuale risoluzione in danno del contratto di appalto

Qualora successivamente all’inizio dei lavori, l’impresa, per cause di forza maggiore, non dipendenti dalla propria volontà non sia in grado di operare in cantiere in condizioni di sicurezza è tenuta a sospendere l’attività.

Pertanto, al fine dell’esclusione della responsabilità dell’impresa, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, in tali casi risulta opportuno:

Riservandosi altresì, la facoltà, alla ripresa dei lavori nel cantiere, di richiedere al committente, il riconoscimento dei maggiori costi per la sicurezza in ragione delle mutate, accresciute misure di tutela delle maestranze, attraverso l’adozione di dispostivi di protezione e ogni altra misura idonea a contenere l’emergenza sanitaria in atto.

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