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Alluvione Emilia-Romagna: ammortizzatori sociali e provvidenze enti bilaterali

EBER appena possibile, comunicherà alle imprese e alle lavoratrici e lavoratori interessati la documentazione necessaria per poter accedere a tali prestazioni.

Per le imprese del settore artigiano è inoltre previsto l’ammortizzatore sociale FSBA che in caso di sospensione dell’attività aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, comprese le situazioni climatiche, eroga ai lavoratori l’Assegno di integrazione salariale (AIS) della durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

L’istanza per l’AIS per gli eventi climatici prevede l’allegazione dell’accordo collettivo, che viene sottoscritto successivamente alla sospensione, e dev’essere presentata non oltre il termine del mese successivo al verificarsi dell’evento.

L’INPS ha specificato che, poiché le causali invocate nelle istanze, ossia “Incendi – crolli – alluvioni” e “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, sono riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili, trovano applicazione i seguenti criteri ed elementi di semplificazione:

Nei casi in cui i datori di lavoro colpiti dall’alluvione non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare del fenomeno, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o AIS può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, rientrante tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, si applicano i criteri di maggiore favore sopra descritti.

Per le imprese del settore Terziario e turismo, inoltre l’Ente bilaterale EBTER nei casi di sospensione dell’attività lavorativa conseguente ad eventi imprevisti ed eccezionali, ricondotti a pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore, eroga un contributo, previo accordo sindacale territoriale, pari al 50% della normale retribuzione lorda persa per un periodo massimo di 60 gg. all’anno.

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