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Diffusione musica in ambienti pubblici: SIAE, SCF e canone RAI

Si ricorda che in caso di diffusione di musica in ambienti pubblici, le imprese devono regolarizzare la propria posizione con una serie di soggetti, che non sono alternativi tra di loro, ma che gestiscono ambiti complementari. In premessa vale la pena ricordare una prima distinzione.

Quindi, nel caso di diffusione in pubblico di musica registrata, SIAE e SCF sono due istituzioni diverse, che gestiscono distinti diritti relativamente a prodotti culturali differenti, ed è quindi necessario versare diritti per entrambe le società.

Il compenso per i diritti connessi discografici è dovuto qualunque sia il mezzo utilizzato: radio, TV cd, cassette, playlist caricate su computer, server o database, radio in store, ritrasmissioni radiofoniche e televisive, oppure sistemi appositamente installati.

Da ultimo vale la pena ricordare che devono pagare il canone speciale RAI coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”. I

n sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

Per ulteriori chiarimenti potete rivolgervi agli uffici CNA Creaimpresa della vostra sede territoriale o ai responsabili delleUnioni di rappresentanza di riferimento.

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