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Covid-19: quali misure scadute e quali vigenti dal 1° gennaio 2023?

Il 31 dicembre 2022 ha visto cessare le seguenti misure in tema di Covid-19:

I datori di lavoro, su base volontaria, possono continuare ad applicare e/o raccomandare l’adozione di alcune misure anticontagio (ese: uso mascherine, pulizia e disinfezione delle superfici/attrezzature).

Per le attività in cui il Covid-19 è rischio specifico, figurando ormai il SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici del Gruppo 3, va gestito come tale nella valutazione dei rischi e nel relativo DVR.

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Disposizioni obbligatorie dal 1° gennaio 2023

II Ministero della Salute ha aggiornato le proprie disposizioni in merito alla gestione dell’epidemia da covid-19, riguardanti, in particolare, la gestione dei casi, contatti stretti e l’utilizzo delle mascherine.

Per le persone positive ai test si applicano le seguenti modalità di isolamento :

SCARICA ALLEGATO MISURE PER PERSONE POSITIVE

Al termine dell’isolamento, è obbligatorio l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo l’inizio della sintomatologia o, per i soggetti asintomatici, dal primo test positivo.

I soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone positive applicano il regime di auto-sorveglianza, durante il quale dovranno indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo all’ultimo contatto stretto. In caso di insorgenza di sintomi, viene raccomandata l’esecuzione immediata di un test. Gli operatori sanitari devono eseguire un test giornaliero fino al quinto giorno dall’ultimo contatto.

In merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie , vengono prorogate fino al 30 aprile 2023 le disposizioni previste dall’ordinanza 31/10/2022.

SCARICA ALLEGATO PER USO MASCHERINE

Pertanto fino a tale data rimane l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (sia mascherine chirurgiche che Ffp2) per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali dell’art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

Le suddette prescrizioni potranno essere variate da nuove disposizioni legislative in caso di recrudescenza dei casi di contagio da virus Sars-CoV-2.

I referenti del Servizio Ambiente e Sicurezza sono a disposizione per ulteriori informazioni.

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