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Soggetti che percepiscono benefici pubblici: definizione dell’obbligo informativo

Al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, è previsto l’obbligo di rendere pubblici i benefici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione.

Gli obblighi informativi devono essere resi secondo le modalità e termini di seguito indicati e in particolare, se i soggetti beneficiari sono:

La norma stabilisce, inoltre, che nei casi in cui i benefici ricevuti siano aiuti di Stato e aiuti de minimis, la registrazione degli stessi nel Registro nazionale degli aiuti di Stato da parte dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo dei predetti obblighi di pubblicazione, a condizione che nella nota integrativa del bilancio o sul sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza (a seconda di come deve essere resa l’informazione) venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

In caso di inosservanza dell’adempimento, a partire dal 1° gennaio 2020, è prevista:

Si evidenziano, in proposito, i seguenti aspetti di particolare rilievo:

In particolare, CNA Nazionale sta agendo nelle sedi competenti al fine di ottenere una lettura migliorativa di questo adempimento. Sarà nostra cura dare notizia in tempo utile di ogni eventuale aggiornamento sul punto.

Per le imprese associate CNA che usufruiscono del servizio contabilità, per maggiori informazioni e approfondimenti possono rivolgersi al Servizio Fiscale CNA di riferimento.
Per le altre imprese associate è possibile contattare il Servizio Creaimpresa di riferimento.

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