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Emergenza COVID-19: proroga delle scadenze in materia di ambiente e sicurezza

La proroga della cessazione dello stato di emergenza al 30 aprile 2021, disposta dal D. L. 2/2021, ha effetti sulla conservazione della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in genere, e, dunque, anche per quelli in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro.

L’art. 3 bis «Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza» della Legge 159/2020 di conversione del DL 125/2020  ha rivisto l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (cosiddetto “Cura Italia”), apportando le seguenti modificazioni:

La cessazione dello stato di emergenza, prima fissata al 31/7/2020 poi posticipata al 15/10/2020 e al 31/1/2021, è slittata ulteriormente al 30/4/2021.

Dunque, per entrambe le casistiche, riteniamo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi conservino validità fino al 29 luglio 2021 (90 giorni successivi al 30 aprile 2021).

Rientrano in questa proroga in materia di sicurezza:

Rientrano in questa proroga in materia di ambiente: 

Riportiamo il comunicato del Ministero dell’Ambiente in merito alle conseguenze dell’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, per quanto riguarda i certificati fgas in scadenza:

In considerazione del fatto che il D.L. del 14 gennaio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021, e visto che la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 24 dicembre 2020 recita “Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di modificare i termini di cui all’ articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020, la circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di proroga.” le certificazioni scadute o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) avranno validità fino al 29 luglio 2021 (90 giorni a partire dal 30 aprile 2021). L’estensione delle certificazioni verrà comunicata al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate dagli Organismi di certificazione accreditati.

Ricordiamo che già con la circolare n.24526 del 06/04/2020, il Ministero dell’Ambiente aveva disposto che non rientravano nelle proroghe i controlli periodici sulle apparecchiature

A nostro parere non rientra nella proroga nemmeno la comunicazione alla banca dati fgas degli interventi, la cui decorrenza dei termini era stata sospesa dal 23/2/2020 al 15/5/2020 compresi ed è ripresa dal 16/5/2020.

Il Servizio Ambiente e Sicurezza di CNA Forlì-Cesena resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

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