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DECRETO RISTORI BIS: provvedimenti in materia di lavoro

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali

È prevista la possibilità di sospendere i versamenti dei contributi in scadenza a novembre 2020, nei settori individuati dai codici Ateco indicati nell’allegato 1 al decreto legge, su tutto il territorio nazionale.

La sospensione riguarda i soli contributi previdenziali e assistenziali, mentre sono esclusi i premi dovuti all’INAIL.

Inoltre, per i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), la sospensione è prevista anche nei settori individuati dai codici Ateco di cui all’allegato 2 dello stesso decreto legge.

La ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il 16/03/2021, in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo la cui prima rata è da versare entro il 16/03/2021.

Misure in materia di ammortizzatori sociali

I trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Cig in deroga e assegno ordinario) di 6 settimane decorrenti dal 16/11/2020 sono riconosciuti in favore dei lavoratori in forza alla data del 9/11/2020 (data di entrata in vigore del Decreto legge).

Sono prorogati al 15/11/2020 i termini decadenziali di invio delle domande e dei dati necessari al pagamento diretto delle prestazioni in scadenza tra il 1 e il 30 settembre 2020.

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

Per le sole zone rosse del territorio nazionale nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.  Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, un’indennità a carico INPS pari al 50 % della retribuzione.

Possono fruire del lavoro agile ovvero, qualora ciò non sia possibile, del congedo straordinario, anche i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Le istanze andranno inoltrate all’INPS che provvederà anche al monitoraggio delle domande pervenute e qualora emerga il superamento del limite di spesa stabilito, procederà al rigetto delle domande presentate.

Bonus baby-sitting

A decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle zone rosse, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali IVS, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 €, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il bonus può essere richiesto anche in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il bonus non riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari ed è erogato mediante il libretto famiglia Inps.

Finanziamento Fondi bilaterali

I Fondi di solidarietà bilaterali, tra questi FSBA , sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziate per l’anno 2020 di 1.600 milioni di euro per le erogazioni dell’assegno ordinario con causale COVID-19, fino alla data del 12/7/2020. Lo stanziamento consente di utilizzare le somme stanziate dal c.d. decreto Agosto, per il pagamento del saldo delle prestazioni relative ai mesi di giugno e luglio (fino al 12), nonché al pagamento delle integrazioni salariali per i periodi successivi.

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

A favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del decreto legge, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, anche per la mensilità relativa a dicembre 2020 , in aggiunta alla mensilità di novembre prevista dal decreto Ristori.

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