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DPCM 7 agosto 2020: sostanziale proroga delle misure anti covid-19 fino al 7 settembre

Il nuovo DPCM, in vigore dal 9 agosto, sostituisce il DPCM 11 giugno come prorogato dal DPCM 14 luglio e conferma in gran parte le misure anti-Covid già in vigore, con alcune novità.

Il DPCM 7 agosto comprende misure efficaci fino al 7 settembre 2020 e si compone di 12 articoli e ben 20 allegati.
Di seguito riportiamo alcune tra le disposizioni più significative confermate:

Come novità segnaliamo:

  1. aggiornate le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative (allegato 9 al DPCM 7/8/2020).
  2. definite nuove disposizioni specifiche per i servizi per l’infanzia e l’adolescenza, diverse dai servizi scolastici (es: campi estivi);
  3. ristorazione: sono ammesse attività ludiche che richiedano l’utilizzo di materiali di cui non è possibile garantire un’accurata disinfezione (es: carte da gioco). In questo caso i giocatori dovranno adottare specifiche precauzioni (mascherine, distanze, igienizzazione delle mani ecc…);
  4. in diverse attività viene ora ammesso l’utilizzo della sauna con caldo a secco, mentre rimane vietato l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi, quali ad esempio il bagno turco.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il file pdf allegato che evidenzia le differenze rispetto alla versione precedente pubblicata come allegato nel DPCM 14/7/2020.

Sono stati inseriti nuovi allegati:

Invariati invece i protocolli sicurezza:

Come già indicato negli ambienti di lavoro sono confermati i 3 capisaldi:

  1. distanziamento (smart working, turnazione, utilizzo delle ferie, rimodulazione degli spazi);
  2. utilizzo delle mascherine (non quelle di comunità) quando non si riesce a rispettare la distanza minima di sicurezza (1 metro) o negli spazi comuni;
  3. igienizzazione delle mani e degli ambienti. L’azienda, per la tutela della salute dei lavoratori, può adottare protocolli più cautelativi.

Infine, val la pena ricordare che dal 18 maggio 2020 i protocolli regionali (ordinanze regionali) di ogni singolo mestiere sono vincolanti; se assente il protocollo regionale si applicano le linee guida della conferenza delle Regioni (Allegato 9 DPCM 7 Agosto); se assenti entrambi (protocollo regionale, linee guida) si applica il protocollo sicurezza del 24 Aprile 2020 (Allegato 12) che rimane il protocollo maestro.

Scarica gli allegati:

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