L’allegato 9 del DPCM 11/06/2020 prevede che:
“Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione)”.
Si ritiene pertanto che l’utilizzo dei guanti sia necessario solo in relazione all’esercizio di specifiche mansioni correlate a specifici rischi: la tintura dei capelli, la disinfezione ma anche l’uso di strumenti taglienti e pungenti da parte delle estetiste espone i lavoratori a rischi specifici (chimico, infortunistico, …) dei settori parrucchieri ed estetisti che vengono valutati e riportati, insieme alle misure per eliminarli/attenuarli nel Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, normativa specifica per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Come misure di protezione vengono indicati anche i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Pertanto ad esempio, per le attività di lavaggio, asciugatura taglio capelli e per i massaggi non risulta più essere obbligatorio l’utilizzo dei guanti monouso.
Per maggiori informazione contattare Daniele Mazzoni, responsabile di CNA Benessere e sanità