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Responsabilità solidale negli appalti: applicabile anche nei contratti di sub-fornitura e altre fattispecie

CNA Forlì-Cesena

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n.6 del 29/3/2018, recependo il recente orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, ha chiarito che il regime della solidarietà nell’ambito dei contratti di appalto di opere e servizi previsto dal D.lgs. n.276/2003, si applica anche nei confronti dei dipendenti delle aziende che operano con un contratto di subfornitura ai sensi della legge 8/6/1998 n.192.

In particolare, il committente è obbligato in solido con il subfornitore, relativamente ai crediti retributivi, comprese le quote Tfr, contributivi e assicurativi, dei dipendenti del subfornitore stesso, entro il limite di due anni dalla cessazione della subfornitura.

Sulla base di tale assunto l’Ispettorato ritiene pertanto che il principio di solidarietà fissato dalla Corte Costituzionale, sia estendibile anche:

Resta inoltre confermato, l’attuale regime di solidarietà riservato al contratto di trasporto e ai contratti di somministrazione di lavoro.

I nostri Uffici CNA sono a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

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