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Fondo Metasalute – adesione obbligatoria dal 1° ottobre 2017 e regime transitorio

CNA Forlì-Cesena

Dal 1/10/2017 l'adesione al Fondo Metasalute è obbligatoria per tutti i lavoratori di aziende che applicano il CCNL Metalmeccanica Confindustria  sottoscritto il 26 novembre 2016, salvo rinuncia ( come da comunicazione CNA alle imprese associate di febbraio 2017 in occasione del rinnovo contrattuale) .

Per tale motivo dal 4/9/2017 le aziende possono già disporre dell'apposita procedura telematica con cui le anagrafiche dei lavoratori dipendenti non iscritti a Metasalute (nuovi assunti o nuovi obbligati) o già iscritti a Metasalute in qualità di aderenti volontari per i quali è, comunque, necessario generare nuove credenziali di accesso. Dal 1/10/2017 all'iscrizione dei lavoratori a Metasalute consegue:

– il versamento di 13 euro mensili (euro 156/12 mesi) per ogni lavoratore a totale carico dell'azienda. La quota contributiva annua/mensile è comprensiva delle coperture per i familiari e conviventi fiscalmente a carico. Dal 1/10/2017 non è, dunque, più dovuta la quota di 3 euro a carico del lavoratore;
– il diritto alle prestazioni decorrente dall'1/10/2017 per i lavoratori iscritti a tale data. In pratica non sono più applicati i tre mesi di carenza come in precedenza previsti per i nuovi aderenti.  
I nuovi adempimenti operativi sono illustrati nelle comunicazioni che il fondo indirizza rispettivamente alle aziende e lavoratori nonché nel nuovo Regolamento per la gestione della fase transitoria in vigore dal 1/9/2017 e con validità fino al 31/12/2017. Riferimenti: Fondo Metasalute circolare n. 2 del 25 luglio 2017; Regolamento per la gestione della fase transitoria valevole dal 1° settembre 2017 al 31 dicembre 2017; CCNL metalmeccani-ca Confindustria del 26 novembre 2016, art. 16  

 

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