Con la conversione in legge del D.L.116/2025, avvenuta con la L.147/2025 in vigore dal 8 ottobre 2025, sono state apportate diverse modifiche alle sanzioni previste nel Testo Unico Ambientale per combattere l’abbandono, la combustione incontrollata e la non corretta gestione dei rifiuti.
Si riportano in grassetto corsivo le modifiche intervenute con la conversione in legge del suddetto decreto legge.
Gestione rifiuti imprese non iscritte all’Albo Gestori Ambientali
Ad imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali che commettano violazioni riguardanti la gestione dei rifiuti si applica, oltre alle sanzioni previste dal D.Lgs.152/06, la sospensione dall’Albo autotrasportatori conto terzi per un periodo compreso tra 15 giorni e 2 mesi. In caso di reiterazione delle violazioni o di recidiva ai sensi del Codice Penale si applica la cancellazione dal suddetto Albo autotrasportatori, con divieto di reiscrizione prima di due anni.
Abbandono di rifiuti
Abbandono di rifiuti non pericolosi
- vengono modificate le sanzioni previste dall’art.255 riguardanti l’abbandono di rifiuti:
- vengono incrementate da un minimo di 1.000 ad un massimo di 10.000 euro ad un minimo di 1.500 fino ad un massino di 18.000 euro. Se i rifiuti vengono abbandonati utilizzando veicoli a motore, al loro conducente viene sospesa la patente di guida da 4 a 6 mesi;
- salvo non costituisca reato più grave, ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano rifiuti sul suolo o in acque superficiali o sotterranee si applica l’arresto da 6 mesi a 2 anni o l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro;
- salvo che il fatto non costituisca reato, chi, violando le disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade, è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 3.000 euro. Se per commettere la violazione si sono utilizzati veicoli a motore viene inoltre previsto il fermo amministrativo del veicolo per un mese;
- per l’abbandono di rifiuti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni (es: scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare) le sanzioni amministrative passano da un importo compreso tra 30 e 150 euro ( da 60 a 300 per i prodotti da fumo) ad un importo compreso tra 80 e 320 euro per entrambe le tipologie di rifiuti. L’accertamento di queste violazioni può avvenire anche senza contestazione immediata, utilizzando immagini da impianti di videosorveglianza. L’applicazione della sanzione è a carico del Sindaco del Comune in cui è stata commessa l’infrazione;
- dopo l’art.255, denominato ora “Abbandono di rifiuti non pericolosi”, è inserito l’art.255-bis “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari.
Si applica la reclusione da 6 mesi a 5 anni se l’abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi sul suolo o in acque superficiali o sotterranee comporta:- pericoli per la vita o l’incolumità delle persone;
- pericoli di compromissione o deterioramento dell’acqua, dell’aria, di porzioni significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna;
- oppure il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente tali o sulle strade di accesso a tali siti.
In questi casi, i titolari di imprese e i responsabili di enti che effettuano i suddetti abbandoni sono puniti con la reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi. Anche in questo caso, se l’abbandono viene effettuato utilizzando veicoli a motore, ai conducenti si applica la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra 2 e 6 mesi.
Abbandono di rifiuti pericolosi
Nel D.Lgs.152/06 viene inserito l’art.255-ter “Abbandono di rifiuti pericolosi”.
Per l’abbandono o il deposito di rifiuti pericolosi o la loro immissione in acque superficiali o sotterranee è prevista la reclusione da 1 a 5 anni.
È prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni in caso di:
- pericolo per la vita o l’incolumità delle persone o deterioramento delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della flora o della fauna;
- oppure il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente tali o sulle strade di accesso a tali siti.
Ai titolari di imprese e ai responsabili di enti si applica la reclusione da 1 anno a 5 anni e 6 mesi, oppure, nei casi elencati nel periodo precedente, da 2 anni a 6 anni e 6 mesi.
Attività non autorizzata di gestione di rifiuti
Con una modifica all’art.256 del D.Lgs.1528/06, in caso di attività di trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni, comunicazioni od iscrizioni si applica l’arresto da 3 mesi a 1 anno o l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è la reclusione da 1 a 5 anni.
Si applica la reclusione da 1 a 5 anni se queste violazioni comportano:
- pericolo per la vita o l’incolumità delle persone o deterioramento delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della flora o della fauna;
- oppure il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente tali o sulle strade di accesso a tali siti.
In questi casi, se il reato riguarda rifiuti pericolosi si applica la reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi.
Se le suddette violazioni sono effettuate utilizzando veicoli a motore, ai conducenti viene sospesa la patente di guida per un periodo compreso tra 3 e 9 mesi. Inoltre, alla sentenza di condanna segue anche la confisca del mezzo utilizzato, se non appartiene a persona estranea al reato.
Salvo i casi rientranti in Autorizzazione Integrata Ambientale, ai quali si applicano le specifiche sanzioni, per la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata si applica la reclusione da 1 a 5 anni, periodi aumentati di 6 mesi se la discarica è destinata, anche parzialmente, a rifiuti pericolosi. Queste pene passano alla reclusione da 2 a 6 anni in caso di:
- pericolo per la vita o l’incolumità delle persone o deterioramento delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della flora o della fauna;
- oppure il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente tali o sulle strade di accesso a tali siti.
In questi casi, se la discarica è destinata, anche parzialmente, a rifiuti pericolosi, il periodo di reclusione è compreso tra 2 anni e 6 mesi e 7 anni.
Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell’area in cui è stata realizzata la discarica, se non appartiene a persona estranea ai fatti, e l’obbligo di bonifica o ripristino dello stato dei luoghi.
Viene abrogata la disposizione prevista dall’art.256 co.4 del D.Lgs.152/06, che prevede la riduzione alla metà delle sanzioni previste in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, o per carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Ora nel caso di rifiuti non pericolosi ora si applica l’ammenda da 6.000 a 52.000 euro o l’arresto fino a 3 anni per l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 (autorizzazione unica per impianti di smaltimento o recupero rifiuti), 209 (rinnovo autorizzazioni per imprese certificate), 211 (autorizzazioni impianti di ricerca e sperimentazione), 212 (Albo Gestori Ambientali), 214 (Procedure semplificate), 215 (autosmaltimento) o 216 (operazioni di recupero semplificate). Per potersi applicare tali disposizioni, dal fatto oggetto della sanzione non devono derivare pericoli per la vita o deterioramenti delle acque, dell’aria, del suolo, degli ecosistemi o della biodiversità e non sia commesso in siti contaminati.
Viene infine abrogato il comma 2 dell’art.256, riguardante sanzioni a carico dei titolari d’imprese o responsabili di enti.
Miscelazione di rifiuti
Miscelazioni non consentite di rifiuti sono sanzionate con l’arresto da 6 mesi a 2 anni o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro.
Combustione illecita di rifiuti
Vengono apportate diverse modifiche all’art.256-bis:
- la reclusione da 2 a 5 anni (da 3 a 6 anni nel caso di rifiuti pericolosi) si applica anche in caso di abbandono di rifiuti in funzione della loro successiva combustione;
- la combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da 3 a 6 anni in caso di:
- pericolo per la vita o l’incolumità delle persone o deterioramento delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della flora o della fauna;
- oppure il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente tali o sulle strade di accesso a tali siti.
In questi casi, se la combustione riguarda rifiuti pericolosi si applica la reclusione da 3 anni e 6 mesi a 7 anni.
Se queste combustioni comportano lo sviluppo di incendi, queste pene sono aumentate fino alla metà; sono invece aumentate di un terzo se i reati sono commessi in territori interessati, sul momento o nei cinque anni precedenti, a dichiarazioni di emergenza nel settore dei rifiuti
- viene abrogato l’aumento di un terzo della pena in caso di combustione illecita effettuata nell’ambito di attività d’impresa.
Comunicazione MUD, registri di carico e scarico, formulari
La sanzione per la mancata tenuta o la tenuta incompleta del registro di carico e scarico, per rifiuti non pericolosi, passa da una sanzione pecuniaria compresa tra 2.000 e 10.000 euro ad una compresa tra 4.000 e 20.000 euro.
Per attività di trasporto rifiuti, nel caso di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi si applica sempre anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi nel caso di rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi per rifiuti pericolosi; viene inoltre sospesa l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per un periodo da 2 a 6 mesi nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi e da 4 a 12 mesi per rifiuti pericolosi.
È infine prevista la confisca dei mezzi utilizzati, salvo appartengano a persona estranea al reato.
Per il trasporto di rifiuti pericolosi in assenza del formulario o dei documenti sostitutivi previsti dall’art.193 (documento di trasporto – ddt, documenti per il trasporto transfrontaliero, documento trasporto sottoprodotti di origine animale), il periodo di reclusione passa da 2 anni ad un periodo compreso tra 1 e 3 anni. Rimangono comunque applicabili le sanzioni ridotte previste dall’art.258 co.5 nel caso in cui le necessarie informazioni siano ricostruibili tramite registri di carico e scarico e MUD.
Traffico illecito di rifiuti
In caso di spedizioni transfrontaliere illegali, la sanzione passa da un’ammenda compresa tra 1.550 e 26.000 euro e l’arresto fino a 2 anni alla reclusione da 1 a 5 anni.
Aggravante dell’attività d’impresa
Nel D.Lgs.152/06 viene inserito l’art.259-bis “Aggravante dell’attività d’impresa”.
Le pene previste in caso di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256), combustione illecita di rifiuti (art.256-bis) e traffico illecito di rifiuti (art.259), sono aumentate di un terzo se i reati sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
Delitti colposi in materia di rifiuti
Nel D.Lgs.152/06 viene inserito l’art.259-ter “Delitti colposi in materia di rifiuti”.
Se i reati riguardanti abbandono di rifiuti non pericolosi (art.255-bis), abbandono di rifiuti pericolosi (art.255-ter), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256) e traffico illecito di rifiuti (art.259) sono commessi per colpa, quindi a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti senza che ci fosse l’intenzione di causare tale evento, le relative pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Modifiche al Codice Penale
L’art.131-bis del Codice Penale, riguardante reati con pena detentiva minima inferiore a 2 anni o con sanzioni pecuniarie, prevede che non si applicano pene se il danno creato è di particolare tenuità e questi comportamenti non sono abituali.
Non possono rientrare in queste esclusioni i reati riguardanti l’abbandono di rifiuti pericolosi (art.255-ter), attività di gestione di rifiuti non autorizzate (art.256), combustione illecita di rifiuti (art.256-bis) e traffico illecito di rifiuti (art.259).
In caso di traffico e abbandono di materiale radioattivo, le pene previste dall’art.452-sexies del Codice Penale sono aumentate fino alla metà in caso di:
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- pericolo per la vita o l’incolumità delle persone o deterioramento delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della flora o della fauna;
- oppure il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente tali o sulle strade di accesso a tali siti.
Modifiche al D.Lgs.231/2001 – responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società
Vengono apportate diverse modifiche all’art.25-undecies del D.Lgs.231/2001, riguardante i reati ambientali. In particolare, viene incrementato il numero minimo delle quote per diversi reati e sono introdotte nuove specifiche sanzioni.
Con la conversione in legge del D.L.116/2025, sono state inoltre:
- apportate diverse modifiche al D.Lgs.49/2014 riguardante la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE;
- introdotte pene accessorie.
Gestione RAEE
- nel caso di ritiro di apparecchiature usate “uno contro uno” o “uno contro zero”, al momento della consegna a domicilio dell’apparecchiatura acquistata dal consumatore, i rivenditori che ritirano l’apparecchio sostituito possono ritirare anche tutti gli altri RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza che il consumatore sia obbligato ad acquistare un prodotto equivalente;
- i distributori possono effettuare il deposito dei RAEE raccolti sia presso i propri punti vendita sia presso altri luoghi: in entrambi i casi, questi luoghi devono essere comunicati al Centro di Coordinamento RAEE – CDC RAEE. Per la loro mancata comunicazione si applica una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 euro;
- in caso di mancata comunicazione al CDC RAEE da parte dei distributori dei quantitativi di RAEE da loro ricevuti si applica una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 euro. Questi importi sono ridotti alla metà in caso di comunicazione inesatta o incompleta.
In base all’art.11 co.8 del D.Lgs.49/2014, si ritiene che tali disposizioni così modificate si applicano anche agli installatori e centri di assistenza che ritirano RAEE.
Pene accessorie
Le persone condannate in via definitiva per delitti riguardanti:
- inquinamento ambientale (art.452-bis Codice Penale);
- disastro ambientale (art.452-quater Codice Penale);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies Codice Penale);
- attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art.452-quatordecies Codice Penale);
per un periodo compreso tra 1 e 5 anni non potranno ottenere:
- licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- concessioni di acque pubbliche e di beni demaniali se richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;
- iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri CCIAA per l’esercizio di commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;
- attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni simili emessi dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall’UE per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Queste interdizioni comportano la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni; nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.
Licenze, autorizzazioni e concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate e viene disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
Riferimento normativo: DL 116/2025 convertito con L. 3 ottobre 2025 n.147 pubblicata sulla G.U. n.233 del 7/10/2025


