Come già segnalato nelle precedenti comunicazioni e webinar informativi, con l’entrata in vigore del Rentri (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) e della digitalizzazione dei nuovi modelli di registri e formulari, a partire dal 13 febbraio 2025, vige l’obbligo di emissione del Nuovo Format di Formulario Vidimato Digitalmente per il Trasporto di Rifiuti, anche per quelle imprese che NON sono soggette all’iscrizione al Rentri.
Si fa riferimento principalmente a tutte quelle Imprese che sono in possesso dell’autorizzazione al trasporto rifiuti non pericolosi in conto proprio presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali (iscrizione in categoria 2 bis).
Questi soggetti, pur non essendo obbligati alla compilazione del registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi e all’iscrizione al Rentri, nella fase di trasporto, dovranno utilizzare il nuovo format di formulario vidimato digitalmente.
A titolo d’esempio (non esaustivo) ricordiamo le imprese che svolgono attività di demolizione e costruzione, oppure quelle del comparto installazione ed impianti, che, svolgendo gran parte della loro attività fuori dalla loro unità locale (es. cantieri) hanno la necessità di conferire i rifiuti prodotti ad un impianto di trattamento.
Dal punto di vista operativo, pertanto, queste imprese dovranno:
- registrarsi (non iscriversi) al Rentri entro il 13 febbraio 2025;
- emettere e vidimare digitalmente il nuovo modello di formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).
Per garantire la piena conformità alle disposizioni previste dalla normativa e provvedere tempestivamente agli adempimenti citati, invitiamo tutte le imprese interessate a contattare gli operatori CNA degli uffici Ambiente e Sicurezza di riferimento.