CNA, insieme con le altre Associazioni Datoriali artigiane e le OO.SS. di categoria Fim-Csil, Fiom-Cgil, Uilm–Uil, ha sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL area meccanica artigianato, che si applica ai dipendenti delle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini, delle imprese odontotecniche e delle imprese di restauro di beni culturali.

L’accordo, che ha validità quadriennale, decorrendo all’1.01.2023 per scadere il 31.12.2026, prevede un aumento dei minimi retributivi negli importi ed alle scadenze indicati nelle tabelle allegate (Allegato B).  A copertura del periodo di carenza contrattuale, operano i nuovi minimi previsti dall’accordo di rinnovo e gli importi riconosciuti a titolo di AFAC fino al 30.11.2024, diventano a tutti gli effetti retribuzione tabellare (e vanno ricompresi nella stessa) dall’1.12.2024.

Per la parte normativa, le Parti, che hanno assunto l’impegno di accorpare le norme contrattuali presenti nelle parti speciali dei vari settori per poi inserire i relativi nuovi articoli nella parte generale del CCNL, hanno:

  • convenuto di ampliare l’ambito applicativo del CCNL estendendolo anche alle imprese: a) che svolgono attività di progettazione industriale e di macchine; b) rientranti nei settori già previsti che svolgono attività subacquee, le cui figure professionali sono state inserite nella classificazione del personale del settore metalmeccanica e installazione d’impianti;
  • previsto la possibilità di articolare, in via non meramente transitoria e non uniforme, l’orario di lavoro, consentendo, nel limite delle 40 ore settimanali e al di fuori della flessibilità, di lavorare anche 9 ore ordinarie giornaliere. In tale situazione, sempre nel limite delle 2 ore giornaliere e 10 settimanali, sarà considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la 9a ora;
  • confermato le causali contrattuali già previste in precedenza per stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a termine per periodi successivi ai primi 12 mesi ed entro i limiti massimi di legge e che risultano essere: a) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; b) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; c) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; d) esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari;
  • previsto, a favore di ciascun lavoratore, il riconoscimento di ulteriori 8 ore (16 ore in totale) di formazione da esercitare ogni triennio per percorsi di formazione attinenti all’attività aziendale di riferimento, da effettuare durante l’orario di lavoro in modo concordato con l’azienda;
  • ridefinito, innalzandoli, i giorni di calendario di preavviso, limitatamente agli operai del settore metalmeccanica e installazione di impianti e a quelli del settore orafi, argentieri ed affini;
  • chiesto ai dipendenti non iscritti un contributo per la partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale pari ad € 30,00 da trattenersi sulle buste paga di aprile p.v.

Entro il 31 gennaio occorre portare a conoscenza dei dipendenti la richiesta, consegnando loro la comunicazione allegata che va anche affissa. I dipendenti, vigendo il principio del silenzio – assenso, laddove non intendano aderire alla richiesta sindacale, dovranno espressamente rinunciarvi sottoscrivendo la dichiarazione individuale, che dovranno consegnare entro il 10 febbraio.

Evidenziato come la trattenuta non vada operata ai lavoratori iscritti alle OO.SS. di categoria FIM, FIOM, UILM in quanto già versano la quota associativa, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto, occorre versare le ritenute in questione entro il mese di aprile 2025 sul seguente c/c bancario: IBAN: IT 68G0100503200000000045109 – presso BNL Intestato a: FIM, FIOM, UILM.

Per maggiori informazioni e approfondimenti in merito all’accordo, che trovate in allegato (Allegato A) e da consegnare ai dipendenti, potrete rivolgervi all’Ufficio Paga CNA di riferimento.

I Consulenti CNA sono a vostra completa disposizione:

Allegati: