Il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha emesso una prima ordinanza in merito alla gestione dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali avvenuti nei giorni scorsi.

Tale ordinanza è valida per sei mesi.

Le principali disposizioni sono:

  • I rifiuti sono classificati come urbani (CER 200301, 200307, 200399, 200304 o 200306) e non influenzano i dati di raccolta differenziata. Sono esclusi dalla gestione come rifiuti i materiali vegetali, le acque fangose, i limi e le terre derivanti dagli eventi meteorici, salvo che siano stati a contatto in aree produttive con materiali inquinanti;
  • Possono essere definite dai Comuni apposite aree per la raccolta di tali rifiuti solidi: quelli liquidi possono essere sversati nel reticolo idrografico naturale;
  • I rifiuti da attività produttive possono essere conferiti nelle suddette aree comunali oppure a bordo strada. Anche in questo caso sono classificati come rifiuti urbani e gestiti dal gestore del servizio pubblico;
  • Se possibile, i gestori dei servizi pubblici di raccolta devono effettuare la raccolta differenziata di RAEE, rifiuti liquidi e rifiuti ulteriormente differenziabili;
  • I rifiuti liquidi di cui si verifica la non contaminazione cessano di essere classificati come rifiuti;
  • I mezzi utilizzati per la raccolta devono essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per particolari esigenze è possibile utilizzare mezzi non iscritti o con iscrizione in categorie non idonee a tale tipo di attività;
  • Gli impianti di trattamento dei rifiuti che effettuano operazioni di trattamento D15 (deposito preliminare) o R13 (messa in riserva) possono aumentare la capacità annuale ed istantanea di stoccaggio in deroga ai rispettivi titoli autorizzativi. I gestori dovranno accordarsi con i competenti Comandi VV.FF. per definire modalità semplificate di prevenzione incendi e gestione delle emergenze. Al termine dell’emergenza, i gestori dovranno comunicare ad ARPA i quantitativi di rifiuti gestiti in deroga. Potranno inoltre effettuare operazioni di riduzione volumetrica, cernita e selezione in deroga alle rispettive autorizzazioni;
  • I detentori di rifiuti liquidi possono utilizzare vasche di stoccaggio non autorizzate a tale scopo;
  • Gli impianti di destinazione dei rifiuti solidi e liquidi, in deroga alle tipologie di rifiuti autorizzate possono trattare anche i codici CER 200301, 200307, 200399, 200304 e 200306;
  • I rifiuti possono anche essere conferiti direttamente in discarica senza trattamenti preliminari;
  • Le carcasse di animali non recuperabili, quindi non classificabili come sottoprodotti di origine animale, sono rifiuti speciali individuati con il codice CER 020299 e devono essere conferiti in discarica;
  • I rifiuti liquidi da imprese agroalimentari sono classificati con il codice CER 020301 e possono essere conferiti in impianti di depurazione;
  • Tutti i rifiuti devono essere pesati in ingresso agli impianti di destinazione e ne dovrà essere garantita la tracciabilità.

Riferimento normativo: Ordinanza Presidente della Regione Emilia-Romagna 19 settembre 2024 n.125 pubblicata sul BURERT n.295 del 19/9/2024.