Al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, infatti, è stato introdotto l’obbligo di rendere trasparenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, dalla P.A.

Le modalità di effettuazione della comunicazione sono differenti a seconda dei soggetti beneficiari. In particolare:

  • le associazioni, fondazioni e ONLUS devono pubblicare le informazioni relative alle erogazioni pubbliche mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro il 30 giugno di ogni anno;
  • le imprese, se tenute alla redazione del bilancio esteso o del bilancio consolidato devono adempiere all’obbligo informativo nella Nota integrativa allegata al bilancio d’esercizio e all’eventuale bilancio consolidato, mentre i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, compresi i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, assolvono all’obbligo mediante pubblicazione su propri siti internet (o quello delle associazioni di categoria di appartenenza) entro il 30 giugno di ogni anno.

Non essendo state previste ulteriori proroghe, il regime sanzionatorio relativo all’obbligo informativo in esame è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Per maggiori informazioni le imprese associate possono rivolgersi ai propri referenti del Servizio Fiscale o in alternativa agli uffici Creaimpresa delle sedi CNA.