Partirà dal 1° ottobre 2024 il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, tramite crediti che si riducono a seconda della gravità delle inadempienze in materia di sicurezza e salute in ambiente di lavoro.

L’articolo 27 del D.Lgs 81-08 è stato completamente sostituito prevedendo ora la cosiddetta patente a punti che si applicherà inizialmente solo per le imprese e per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili (definiti dall’art.89 co.1 lett.a, del D.Lgs 81/2008). Successivamente sarà possibile l’estensione ad altri ambiti di attività individuati da un decreto ministeriale che verrà emanato sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Nell’ambito di applicazione sono escluse dal possesso di patente a punti:

  • le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture o servizi di natura intellettuale nei cantieri temporanei e mobili
  • le imprese con l’attestato di qualificazione SOA (si pone in evidenza che l’esclusione è limitata alle imprese in possesso di un attestato di inclusione in una classifica pari o superiore alla III).

La patente verrà rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e il suo rilascio è subordinato al possesso di determinati requisiti:

  • iscrizione alla CCIAA
  • adempimento , da parte dei datori di lavoro, dei preposti dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi previsti dal presente decreto
  • possesso del DURC in corso di validità
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente
  • avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente

Rispetto al possesso dei requisiti relativi alla formazione e al documento di valutazione dei rischi da parte dei lavoratori autonomi si fa riferimento agli obblighi e ai casi previsti dalla normativa vigente ovvero l’art.21 del D.Lgs 81-08.

La legge di conversione ha introdotto come novità la previsione che il possesso dei requisiti per ottenere la patente sia autocertificato. Viene, però, aggiunto che il documento viene è revocato in caso di dichiarazione non veritiera. Dopo 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

La patente ha inizialmente un totale di 30 crediti; è consentito alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Le decurtazioni sono correlate alle risultanze e ai provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro e dei preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati in un nuovo allegato I-bis del D.Lgs.81/2008 .

Ridotta in modo significativo la quantità dei crediti decurtati per la maggior parte delle violazioni previste tranne quella per infortunio mortale, che resta di 20 punti, e quella per inabilità permanente al lavoro assoluta, che rimane di 15 crediti.

Chiarita la formulazione relativa a “provvedimenti definitivi” ossia le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’art.18 della L.689/81, divenute definitive.

Nel caso d’infortuni da cui derivi morte, inabilità permanente (assoluta o parziale) o temporanea l’INL può sospendere in via cautelare la patente fino a un max di 12 mesi.

Le imprese e i lavoratori autonomi non possono operare nei cantieri temporanei e mobili con un punteggio inferiore a 15 crediti. In tale ipotesi è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale (art.14 del D.Lgs.81/2008).

Sanzioni

All’impresa o al lavoratore autonomo che operino in cantiere privi della patente/documento equivalente (rilasciato da paese estero) o in possesso di patente con meno di 15 crediti verrà comminata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori con un minimo di 6.000€, nonchè l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. In sede di conversione in legge, sono state eliminate le disposizioni che prevedevano la possibilità di recuperare i crediti oggetto di decurtazione mediante la frequenza di corsi di formazione.

Le indicazioni per il recupero dei crediti decurtati saranno contenute in un decreto ministeriale di prossima emanazione.

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Per ulteriori informazioni contattare i referenti del Servizio Ambiente e Sicurezza di CNA Forlì-Cesena