Dal 1° Gennaio 2022, con l’entrata in vigore del D.Lgs 32/2021 che abroga il D.Lgs. 194/2008, cambia il sistema di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.
Entrando nel particolare col nuovo decreto vengono ricomprese un numero maggiore di tipologie produttive e vengono stabiliti importi diversi basati non più sulla fascia produttiva annua, ma sul livello di rischio dello stabilimento.
Più in dettaglio gli Operatori del Settore Alimentare, le cui attività sono incluse nella citata tabella, sono soggetti al pagamento qualora commercializzano all’ingrosso una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da uno o più attività citate nella tabella.
Sono sempre assoggettati alle tariffe:
- a) le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata;
- b) i depositi conto terzi di alimenti;
- c) i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande;
- d) i cash and carry.
Viceversa sono esclusi dall’applicazione di tale tariffa:
- a) gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
- b) le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile
- c) gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate,
- d) i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico
Gli operatori del settore alimentare interessati devono trasmettere alla AUSL di competenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’autodichiarazione riportante le informazioni riferite all’anno solare precedente, con la quale attestano l’assoggettabilità o meno alla tariffa prevista dal decreto legislativo.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Creaimpresa CNA.
- Scarica il modulo per l’autodichiarazione
- Scarica le tariffe per i controlli ufficiali