L’INPS ha pubblicato la circolare n.53 del 8 giugno 2023 con le indicazioni operative per la presentazione delle domande per la cassa integrazione emergenziale dei dipendenti delle zone colpite dalle recenti alluvioni nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 15 giugno, entro il termine non decadenziale, della fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione.

Sarà direttamente l’Inps ad erogare l’indennità ai lavoratori, in modo da evitare ulteriori oneri alle imprese danneggiate, con le seguenti durate massime: 90 giornate per i lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori che hanno sospeso l’attività a seguito degli eventi alluvionali, oppure 15 giornate per i lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni alluvionati, che sono stati impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori la cui attività non è stata sospesa.

L’importo dell’indennità è soggetto al normale massimale previsto per le integrazioni salariali, pari per il 2023 a 1.244,36 euro mensili, al lordo delle ritenute fiscali, da riparametrare alle giornate di effettiva sospensione e alla durata oraria del contratto di lavoro del dipendente.

I datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale e non saranno tenuti al versamento del contributo addizionale.

Gli uffici Paghe CNA provvederanno alla compilazione e trasmissione delle domande per le imprese che nel mese di maggio e nei mesi seguenti, hanno avuto lavoratori assenti dal lavoro per l’evento alluvionale.

Scarica la circolare