La modifica al Regolamento REACH, apportata dal Regolamento UE 2020/1149, introduce una restrizione relativamente all’uso e all’immissione sul mercato di prodotti a base di diisocianati, come costituenti di sostanze o in miscele.
I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle.
I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture.
L’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.
OBBLIGHI, RESTRIZIONE E FORMAZIONE
Il 1° obbligo riguarda chi decide di immettere in commercio, in UE, questi prodotti:
- a partire dal 24/02/23 non è più possibile immettere sul mercato questi composti in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
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- la concentrazione di diisocianati liberi, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso (per conoscere la percentuale dei diisocianati presenti nei prodotti chiedere informazioni ai fornitori del materiale)
oppure
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- i fornitori (produttori e distributori) garantiscano che il destinatario sia a conoscenza delle prescrizioni normative in merito alla formazione degli addetti sull’uso sicuro dei diisocianati. A tale scopo, il fornitore dovrà riportare sull’imballaggio la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
L’obbligo conseguente è per gli utilizzatori a valle dei prodotti così etichettati e riguarda invece una specifica formazione quinquennale, da completare con esito positivo entro il 24 agosto 2023, che prevede un modulo di formazione generale ed eventuali moduli intermedio ed avanzato per alcuni specifici utilizzi.
La formazione, deve essere garantita dal datore di lavoro o lavoratore autonomo agli utilizzatori industriali o professionali (ovvero i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti) e deve comprendere istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea o per inalazione sul luogo di lavoro.
Concludendo, ciascuna impresa, per conoscere la percentuale dei diisocianati presenti nei prodotti utilizzati deve chiedere informazioni ai fornitori del materiale. Si ricorda, inoltre, che diversi produttori, per assolvere all’obbligo di assicurare che i propri clienti ricevano una adeguata formazione, stanno proponendo moduli formativi specifici, utilizzando piattaforme digitali, che possono essere utilizzati da tutti i datori di lavoro ed utilizzatori.
I consulenti del Servizio Ambiente e Sicurezza CNA di Forlì-Cesena sono a disposizione per le informazioni necessarie.