• Per le imprese del settore Artigiano, EBER- Ente Bilaterale dell’artigianato dell’Emilia Romagna, ha deciso di mettere a disposizione un fondo a tutela del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle aziende artigiane e delle imprese colpiti dagli eventi alluvionali di maggio.
    Il fondo interverrà con tre prestazioni:

    • Imprese: è previsto un contributo per il ripristino dell’attività aziendale fino a € 15.000 delle spese documentate;
    • Lavoratori: è previsto un contributo una tantum pari a € 800 per far fronte al ripristino delle proprie abitazioni;
    • Lavoratori: è previsto il riconoscimento da parte del Fondo di un importo pari a quanto previsto dall’ammortizzatore sociale nazionale per le giornate di mancato lavoro per i lavoratori che siano stati impossibilitati a raggiungere i luoghi di lavoro a causa dei danni provocati dagli eventi climatici che hanno colpito la nostra regione nel mese di maggio.

EBER appena possibile, comunicherà alle imprese e alle lavoratrici e lavoratori interessati la documentazione necessaria per poter accedere a tali prestazioni.

Per le imprese del settore artigiano è inoltre previsto l’ammortizzatore sociale FSBA che in caso di sospensione dell’attività aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, comprese le situazioni climatiche, eroga ai lavoratori l’Assegno di integrazione salariale (AIS) della durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

L’istanza per l’AIS per gli eventi climatici prevede l’allegazione dell’accordo collettivo, che viene sottoscritto successivamente alla sospensione, e dev’essere presentata non oltre il termine del mese successivo al verificarsi dell’evento.

  • Per le imprese del settore Industria e Terziario, in seguito allo stato di emergenza deliberato il 4 maggio 2023 dal Consiglio dei Ministri per la regione Emilia Romagna colpita da grave alluvione, le aziende dei territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, l’INPS con il messaggio n.1699 del 10 maggio ha fornito, le indicazioni per la presentazione delle domande di accesso alla CIGO, all’AIS riconosciuto dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, da parte dei datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive interessate da tale evento.

L’INPS ha specificato che, poiché le causali invocate nelle istanze, ossia “Incendi – crolli – alluvioni” e “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, sono riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili, trovano applicazione i seguenti criteri ed elementi di semplificazione:

    • non è richiesto che i lavoratori abbiano maturato l’anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni;
    • i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di pagamento del contributo addizionale;
    • il termine per la presentazione delle domande è fissato alla fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
    • l’informativa sindacale non deve essere preventiva, è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle RSA/RSU, ove esistente, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati
    • la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e attestarne l’avvenuta sospensione.

Nei casi in cui i datori di lavoro colpiti dall’alluvione non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare del fenomeno, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o AIS può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, rientrante tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, si applicano i criteri di maggiore favore sopra descritti.

Per le imprese del settore Terziario e turismo, inoltre l’Ente bilaterale EBTER nei casi di sospensione dell’attività lavorativa conseguente ad eventi imprevisti ed eccezionali, ricondotti a pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore, eroga un contributo, previo accordo sindacale territoriale, pari al 50% della normale retribuzione lorda persa per un periodo massimo di 60 gg. all’anno.