L’Albo chiarisce alcuni aspetti riguardanti in particolare le esenzioni dall’esame di verifica sia iniziale che di aggiornamento dei legali rappresentanti.

A seguito della Delibera n.7 del 2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che definisce i Requisiti del Responsabile Tecnico (RT) iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, n. 4 del 2019 e della Circolare n. 59 del 2018, è necessario che le imprese si attivino per la verifica dei requisiti del loro RT (sia questo interno che esterno) in quanto scadrà il periodo transitorio (5 anni dal 16/10/2017 con proroga causa Covid al 16/10/2023) di validità dei requisiti.

Entro il 16 ottobre 2023, infatti, i Responsabili Tecnici in regime transitorio dovranno sostenere la verifica di aggiornamento obbligatoria di idoneità presso le sedi regionali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali; tale verifica si può sostenere a partire dal 1° gennaio 2022.

Pertanto indispensabile che ogni Responsabile Tecnico (interno o esterno alla ditta) si attivi, qualora non abbia già provveduto, per il superamento dell’esame di verifica entro il 16/10/2023, pena la decadenza dal ruolo di Responsabile Tecnico che comporterà, in mancanza di una sua sostituzione, la cancellazione dell’impresa dalla relativa categoria di iscrizione.ì

Ai sensi della Circolare n.9/2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’esenzione dall’esame di verifica, sia iniziale che di aggiornamento, dei legali rappresentanti che ricoprono anche il ruolo di responsabile tecnico, è stato chiarito che occorre che siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

  • il ruolo di RT sia ricoperto al momento della presentazione della domanda d’iscrizione/rinnovo;
  • negli ultimi 5 anni abbia ricoperto entrambi gli incarichi di legale rappresentante e responsabile tecnico;
  • nei 20 anni precedenti abbia continuativamente ricoperto il ruolo di RT nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.

Per ottenere tale dispensa occorre inviare apposita richiesta utilizzando il modello riportato nell’allegato A alla Delibera, corredato della dichiarazione sostitutiva e dell’atto di notorietà di cui all’allegato B. In attesa della predisposizione delle procedure telematiche, le richieste vanno inviate tramite PEC alla Sezione Regionale dell’Albo dove ha sede l’impresa di cui il soggetto ricopre il ruolo di legale rappresentante.

Questi soggetti possono ricoprire il ruolo di RT, usufruendo della dispensa dalle verifiche, esclusivamente per le imprese di cui sono legali rappresentanti. La cessazione del ruolo di legale rappresentante comporta la decadenza dall’esenzione dalle verifiche ed il venir meno del requisito di responsabile tecnico.

Per mantenere il ruolo di responsabile tecnico, entro un anno dalla decadenza dal ruolo di legale rappresentante, il soggetto interessato dovrà sostenere e superare le verifiche di aggiornamento. Superato questo periodo, dovrà superare le verifiche iniziali.

La perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche dev’essere comunicata entro 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.

Pertanto, questi soggetti possono ricoprire l’incarico di RT anche presso imprese di cui non siano legali rappresentanti, ma dovranno superare sia la verifica iniziale sia quelle di aggiornamento.

Pertanto le aziende devono attivarsi per verificare:

  • se il legale rappresentante possiede i requisiti per rientrare nelle esenzioni delle verifiche iniziali e di aggiornamento
  • se il responsabile tecnico (interno o esterno) intende provvedere all’esame di verifica (e superamento dello stesso) entro il 16/10/2023. Gli esami di verifica dovranno essere aggiornati ogni 5 anni.
  • la nomina di un responsabile tecnico esterno in possesso dei requisiti (in tal caso CNA è in grado di fornire nominativi di professionisti disponibili a ricoprire suddetto ruolo).

Gli Uffici Ambiente e Sicurezza di CNA sono a disposizione per verificare la posizione delle imprese nell’adeguarsi a questo importante adempimento.

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