AGGIORNAMENTO: a seguito delle difficoltà relative al periodo alluvionale, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di posticipare al 31 dicembre 2023 il termine finale del periodo transitorio, in cui è sospesa l’applicazione delle sanzioni per il mancato utilizzo del CIR, per tutte le strutture ricettive del territorio

Cos’è

Con la Delibera Num. 687 del 04/05/2023, la Regione Emilia-Romagna ha reso obbligatorio un codice identificativo per le strutture ricettive, per la pubblicità, promozione e commercializzazione online e offline.

Dove si utilizza

Va inserito in ogni annuncio su sito, pubblicità cartacea, piattaforma di terzi, annunci da parte di intermediatori immobiliari.

Dove non si utlizza

Nelle azioni non direttamente correlate all’attività commerciale, quindi nell’insegna, nei marchi identificativi, nelle targhe di classificazione, nelle insegne stradali, per i gadget pubblicitari o la pubblicità sui mezzi come taxi, bus, ecc..

Come si richiede

All’atto della comunicazione della SCIA per le nuove imprese, viene attivato l’accesso alla piattaforma regionale ROSS 1000, a cui accedere con SPID/CIE/CNS. La piattaforma fornisce anche il codice identificativo. Ovviamente è possibile anche per chi ha già iniziato ad esercitare l’attività, in precedenza, basta accedere alla piattaforma.

Inizio validità

Fino al 30 settembre 2023 vige un periodo transitorio per permettere agli operatori di adeguarsi.

Sanzioni

Per gli operatori che non utilizzano il CIR come indicato, da 500 a 3.000€ di sanzione per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura. Per i soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare o i portali telematici, da 250 a 2.500€ di sanzione per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura.

Chi lo deve richiedere

Strutture ricettive alberghiere:
  • alberghi;
  • residenze turistico-alberghiere;
  • condhotel.
Strutture ricettive all’aria aperta:
  • campeggi;
  • villaggi turistici;
  • marina resort.
Strutture ricettive extralberghiere:
  • case per ferie;
  • ostelli;
  • rifugi alpini;
  • rifugi escursionistici;
  • affittacamere;
  • case e appartamenti per vacanza.
Altre strutture ricettive:
  • appartamenti ammobiliati per uso turistico;
  • strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico;
  • attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
  • strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale

Restrizioni

La regione specifica nel decreto che continua a rimanere il vincolo per coloro che esercitano l’attività extra alberghiera senza partita iva, che sancisce l’impossibilità di utilizzare piattaforme web per la commercializzazione dei propri immobili

Per maggiori informazioni far riferimento agli Uffici Creaimpresa di CNA Forlì-Cesena.