Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023 il Decreto Lavoro 2023 approvato dal Consiglio dei Ministri straordinario del 1° maggio, il testo introduce importanti novità nel mondo del lavoro che interessano aziende e lavoratori.

Di seguito sono illustrate in sintesi le novità contenute nel Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, in vigore dal 5 maggio 2023.

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Viene prevista una nuova riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti con redditi medio bassi.

Il decreto incrementa, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità), l’esonero parziale sulla contribuzione INPS a carico dei lavoratori dipendenti, che era già stato introdotto con la Legge di Bilancio dal 1° gennaio 2023:

  • dal 2% al 6% se la retribuzione imponibile eccede l’importo mensile di 1.923€, ma non 2.692€;
  • dal 3% al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923€.

In continuità con quanto era stato previsto nel 2022, ma limitato ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico, viene innalzato il limite di esenzione delle erogazioni di beni e servizi (Fringe benefit) da 258,23€ a 3.000€ per il solo anno 2023. Nel nuovo limite di 3.000€ per il 2023, s rientrano anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Per i lavoratori dipendenti senza figli a carico la soglia dei fringe benefit rimane ferma, per il periodo d’imposta 2023 a 258,23€.

ASSEGNO DI INCLUSIONE

Dal 1° gennaio 2024 viene prevista una nuova misura che andrà a sostituire il Reddito di Cittadinanza, ma che è valida solo per i “non occupabili”. Si tratta dell’Assegno di inclusione (ADI). L’assegno è di entità non inferiore a 480€ al mese. È erogabile per massimo 18 mesi, ma può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi.

Tale misura è destinata alle famiglie in possesso di determinati requisiti – relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche – al cui interno si trovano almeno: una persona disabile oppure un minore oppure un ultra 60enne o una persona titolare di invalidità civile.

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Ai datori di lavoro che assumeranno dal 2024 i beneficiari dell’ADI con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato verrà concesso l’esonero totale dai contributi dovuti (escluso i premi INAIL) per un periodo massimo di dodici mesi. Nel caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, l’esonero sarà ridotto nella misura del 50%.

NUOVO INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI DI GIOVANI

Il Decreto lavoro 2023 prevede un nuovo contributo per le assunzioni di giovani under 30 effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. Ai datori privati che assumono under 30 Neet, registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, viene riconosciuto un incentivo per un periodo di 12 mesi pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Lo sgravio viene concesso anche per i contratti di somministrazione e di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è cumulabile con altri esoneri, compreso quello previsto per gli under 30 dalla legge 197/2022. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.

L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, previa domanda telematica all’INPS.

CONTRATTI A TERMINE – MODIFICA ALLE CAUSALI

Il Decreto legge n. 48/2023 interviene sulle causali introdotte dal decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) che aveva previsto per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, nonché per le proroghe dei contratti oltre la durata dei 12 mesi e i rinnovi (indipendentemente dalla durata del rapporto), l’apposizione di causali stringenti, quali la sussistenza di condizioni straordinarie, imprevedibili o comunque eccezionali rispetto all’organizzazione produttiva.

Fermo restando l’attuale esonero dall’individuazione di una causale per i primi 12 mesi del rapporto, viene previsto che l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, o nel caso di rinnovi:

  • è disciplinato dalla contrattazione collettiva;
  • in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, le ragioni tecniche, organizzative e produttive potranno essere individuate (e riportate nel contratto) dalle parti contraenti, ovvero datore di lavoro e lavoratore, ma solo per i contratti stipulati fino al 30 aprile 2024.
  • per sostituire altri lavoratori.

PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO

Viene innalzato da 10.000 a 15.000€ il limite di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale (ex buoni lavoro) per le aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Inoltre per le aziende dei suddetti settori viene elevato Per le medesime aziende il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il decreto prevede una serie di semplificazioni in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, stabilendo che le informazioni riguardanti l’orario di lavoro e la sua programmazione nonchè il periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonchè gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO, DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI E DEI CONTROLLI ISPETTIVI

Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

Si prevedono, tra l’altro:

  • l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
  • l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza