La Camera di commercio della Romagna informa che sta procedendo al rilascio d’ufficio dei domicili digitali, con contestuale applicazione di sanzioni per le imprese che non abbiano comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec) al Registro delle Imprese o per quelle il cui indirizzo di pec non sia più valido.
Tutte le imprese, individuali e societarie, infatti hanno l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale/indirizzo pec iscritto al Registro delle Imprese, come previsto dal decreto legislativo 76/2020, convertito nella legge 120/2020, che ha fissato al 1° ottobre 2020 il termine per regolarizzare le proprie iscrizioni e dotarsi di un indirizzo pec valido.
Le sanzioni previste dalla legge vanno dai 60€ per le imprese individuali ai 412€ per ciascun legale rappresentante, per l’omessa comunicazione da parte delle società. Il domicilio digitale sostituisce il recapito fisico per l’invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione, come atti, notifiche e avvisi. Tali comunicazioni hanno lo stesso effetto giuridico di quelle inviate a mezzo raccomandata e si intendono notificate non appena rese disponibili nel domicilio digitale, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del destinatario. Per questo è importante presidiare regolarmente la situazione della propria casella pec.
Il domicilio digitale assegnato d’ufficio consentirà alle imprese solamente di ricevere comunicazioni e notifiche, ma non anche di inviarle. Le imprese che ancora non siano in regola possono ancora iscrivere la propria pec nel Registro delle Imprese, fino all’attribuzione da parte dell’ufficio, ed evitare così l’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale e la contestuale applicazione di sanzioni. L’adempimento è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo. Per verificare la regolarità della propria posizione e per informazioni sulla modalità di comunicazione dell’indirizzo della propria casella di Pec è possibile consultare la pagina informativa domiciliodigitale.unioncamere.gov.it dove è disponibile anche un canale di assistenza dedicato, previa prenotazione di appuntamento telefonico.
Al fine di agevolare l’adempimento si fornisce l’elenco dei soggetti obbligati:
- imprese individuali;
- società di capitali e di persone;
- società semplici; – società cooperative;
- società di mutuo soccorso;
- società in liquidazione;
- società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.
Con nota n. 223761 del 24/11/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che le società fallite non rientrano tra i soggetti obbligati all’adempimento in questione. E’ necessario che l’indirizzo PEC sia riconducibile esclusivamente ed univocamente ad una sola impresa (Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, del 27/04/2015).
Per maggiori informazioni e approfondimenti è possibile rivolgersi al Servizio Creimpresa CNA