Alla luce dell’imminente scadenza del 16/03/2023 posta dall’Agenzia delle Entrate per la comunicazione dei crediti maturati sul 2022 e non goduti a tale data – a far data dal 1 Marzo 2023 non acquisiremo nuovi incarichi per il calcolo relativamente ai trimestri del 2022 (Q3 e Q4).
Ovviamente sarà nostra premura fornire i report ai clienti che abbiano già dato incarico alla nostra azienda ed abbiano fornito tutta la documentazione necessaria (fatture, VISURA, ecc). Sarà invece possibile acquisire nuovi incarichi per il calcolo relativamente ai I° trimestre 2023 anche per nuovi clienti.

LAgenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni da utilizzare per comunicare l’ammontare dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

La comunicazione:

  • può essere inviata dal 16/02/2023 al 16/03/2023, direttamente dall’impresa beneficiaria oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni;
  • può essere trasmessa utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet – VISITA IL SITO;
  • dovrà essere unica e valida per l’intero ammontare del bonus maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato; conseguentemente, Comunicazioni successive saranno scartate, tranne i casi di annullamento.

Nel dettaglio, la comunicazione riguarda i seguenti bonus:

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese dicembre 2022 (da utilizzarsi entro settembre 2023);
  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (da utilizzarsi entro settembre 2023);
  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (da utilizzarsi entro settembre 2023);
  • crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022 (da utilizzarsi entro giugno 2023).

Non devono essere inseriti nella Comunicazione i crediti per energia elettrica e gas naturale relativi al primo e secondo trimestre 2022 che dovevano essere utilizzati entro il 31/12/2022.

Si evidenzia che, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.

CNA, già da tempo, è intervenuta per questo assurdo adempimento che penalizza le imprese proprio in merito ai costi energetici sostenuti nel 2022; inoltre molte imprese sono ancora in attesa di ricevere il calcolo dei Tax Credit oggetto della Comunicazione che scade al 16 marzo anche se hanno diritto alla compensazione in F24 fino a settembre 2023.

Ci siamo riattivati a livello Nazionale per eliminare o almeno slittare la scadenza di questo adempimento.