Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16/12/2022 ha approvato in via preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Il Nuovo Codice Appalti muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli:

  • il “principio del risultato”, inteso quale interesse pubblico primario del Codice medesimo, che afferisce all’affidamento del contratto e alla sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  • il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della P.A., dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Le principali innovazioni introdotte riguardano:

  1. la digitalizzazione diviene il “motore” per modernizzare l’intero sistema dei contratti pubblici e ciclo di vita dell’appalto, attraverso l’utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, del fascicolo virtuale dell’operatore economico, in vigore dal 08/11/2022, delle piattaforme di approvvigionamento digitale e di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Sarà realizzata una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in modo da consentire a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente;
  2. la programmazione di infrastrutture prioritarie attraverso l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie nel Documento di economia e finanza (DEF), la riduzione dei termini per la progettazione; l’istituzione di un comitato speciale da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’esame di tali progetti; superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico;
  3. la possibilità di affidare mediante l’appalto integrato sia la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
  4. Semplificazioni stabili per le procedure sotto la soglia europea, previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (d.l. n. 76/2020). Viene inoltre sancito il principio di rotazione secondo cui, in caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale.
  5. reintroduzione del general contractor.
  6. nel partenariato pubblico-privato si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti. Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore;
  7. maggiore flessibilità nei settori speciali (Acqua, energia, trasporti, luce). Le norme introdotte sono “autoconclusive”, quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Le stazioni appaltanti potranno suddividere l’appalto in lotti, senza obbligo di motivazione aggravata;
  8. il subappalto a cascata viene introdotto adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso;
  9. obbligo per i concessionari scelti senza gara di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. Tale obbligo non si applica per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce);
  10. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi, al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior costo.
  11. per la fase dell’esecuzione si prevede la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento. Nelle procedure di insolvenza o d’impedimento l’aggiudicazione, non decade automaticamente ma potrà proseguire con il curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato;
  12. Per fugare la cosiddetta “paura della firma” da parte dei dirigenti, è stabilito che, ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione se si è agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri delle autorità competenti. In attuazione ai contenuti della legge delega si rafforzano le funzioni di vigilanza e sanzionatorie in di competenze dell’ANAC, mentre vengono superate le linee guida adottate dall’Autorità. Applicazione dell’arbitrato anche in caso di azione risarcitoria della pubblica amministrazione.

Entrata in vigore
Il nuovo Codice troverà operatività per tutti i nuovi procedimenti a decorrere dal 1° aprile 2023, mentre dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (d.lgs. n. 50/2016) coma anche l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.

La Legge di Bilancio 29 dicembre 2022  n. 197 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione.

Le disposizioni si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 50/2016).

In particolare, si incrementa la dotazione del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, di complessivi 10 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2024, 2.000 milioni di euro per l’anno 2025, 3.000 per l’anno 2026 e 3.500 per l’anno 2027.

Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che siano oggetto di procedure di affidamento avviate nel 2023, si dispone la preassegnazione, su base semestrale, di un contributo del 10% a valere sulle risorse del predetto Fondo. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l’inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti.

Si stabilisce che i prezzari regionali aggiornati infrannualmente possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 e che per le medesime finalità, le regioni, entro 31 marzo 2023, procedono all’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’art. 23, comma 16, terzo periodo, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

La Legge di Bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall’altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza dell’obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale.

Si prevede l’adozione di prezzari aggiornati e i maggiori importi sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché di quelle del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. In caso di insufficienza delle risorse, per l’anno 2023 le stazioni appaltanti, che non abbiano avuto accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e al Fondo per l’adeguamento dei prezzi nel 2022, accedono al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nei limiti delle risorse al medesimo assegnate, ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di € per l’anno 2023 e 500 milioni per l’anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa.

Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del citato limite di spesa. Tali disposizioni si applicano anche ai lavori i cui bandi o avvisi sono pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili. Per tali appalti e accordi quadro, la soglia del riconoscimento dell’incremento dei prezzi è rideterminata nella misura dell’80 per cento.