A seguito dell’entrata in vigore del correttivo al D.lgs. n. 36 del 28/02/2021, di seguito un’ estrema sintesi delle novità più rilevanti in vigore dal 1° gennaio 2023 (salvo proroghe).

  • Lo statuto delle ASD e SSD deve contenere la clausola che l’attività sportiva sia svolta in via principale; viene fatta eccezione per le ASD e SSD che sono anche E.T.S. iscritte nel RUNTS. Sono esercitabili anche attività secondarie, entro certi limiti. Le somme derivanti dai contratti di sponsorizzazione non concorrono al raggiungimento dei suddetti limiti.
  • Vengono “reintegrati” tra i soggetti giuridici sportivi, oltre alle società di capitali, le cooperative sportivetutti gli Enti del Terzo Settore, escluse le società di persone.
  • Le SSD (Società Sportive Dilettantistiche), potranno prevedere la distribuzione degli utili prodotti, fino al 50%; per le sole SSD che gestiscono impianti sportivi, viene concesso di redistribuire fino all’80% degli utili prodotti. Sul punto occorre attendere autorizzazione della Commissione Europea.
  • Viene identificata la figura del volontario, (scompare quella dell’amatore), quale soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica a fronte del mero rimborso delle spese vive sostenute e documentate; i volontari dovranno essere assicurati per il rischio di malattia, infortunio, e responsabilità civile, connesse all’attività specifica di volontariato;
  • Al personale dedicato alla custodia, alla guardia, alla manutenzione, al marketing, all’animazione, ai posti di ristoro e agli shop all’interno degli impianti sportivi, si applicheranno le norme ordinarie dei rapporti di lavoro;
  • Potranno essere erogati PREMI per i risultati ottenuti nelle competizioni, a cui si applicherà una tassazione con ritenuta a titolo di imposta del 20%; tale importo, non avendo appunto natura retributiva, non andrà dichiarato e non verrà sommato ad altri redditi del percepiente.
  • Viene prevista l’abrogazione del vincolosportivo a partire dal 1° luglio 2023.

LAVORATORI SPORTIVI

Vengono identificate le figure di lavoratori sportivi, intesi quali: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori tecnici, e direttori di gara, nonché ogni altro tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportive; i lavoratori sportivi debbono essere tesserati e svolgere un’attività, remunerata, tra quelle riconosciute dalle Federazione o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Nazionali affilianti.

Dal punto di vista dell’inquadramento giuridico è previsto che:

  • quando la durata della prestazione non supera le 18 ore settimanali, si presume che il contratto di lavoro autonomo sia nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
  • se il rapporto supera le 18 ore, il contratto può essere inquadrato come lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa.
  • Nel computo delle 18 ore non rientra il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni o gare sportive.

Dal punto di vista del trattamento tributario e previdenziale dei compensi ricevuti dai lavoratori sportivi:

  • fino a 5.000€ esenzione totale da ritenute;
  • da 5.000€ fino a 15.000€ si applicano le ritenute previdenziali,
  • oltre i 15.000€ si applicheranno, le ritenute previdenziali e fiscali.

Dipendenti di pubbliche amministrazioni

  • Prevista la possibilità, per i lavoratori dipendenti di qualsiasi amministrazione pubblica fuori dall’orario di lavoro, di svolgere un’attività sportiva sotto qualunque forma, a condizione che diano all’amministrazione di appartenenza:
    • una comunicazione, se svolgono la propria attività come VOLONTARI SPORTIVI;
    • richiedano un’autorizzazione se invece la loro prestazione È REMUNERATA.

GLI ADEMPIMENTI

Gli adempimenti legati alla gestione dei rapporti di lavoro sportivo, saranno notevolmente semplificati, in quanto essi verranno gestiti solo attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche; tutti i dati saranno resi disponibili in tempo reale agli istituti INPS e INAIL.

N.B. Per tali adempimenti è previsto che le semplificazioni vengano disciplinate entro il 1° aprile 2023: manca chiaramente un coordinamento tra la data di entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo previsto per l’1/1/2023 e le semplificazioni degli adempimenti previsti entro il 1/4/2023. Per questo e per altri motivi, si ritiene probabile ed auspicabile una proroga dell’impianto di riforma sul Lavoro Sportivo, almeno fino alla fine del corrente anno sportivo (agosto 2023).

In ogni caso seguiranno specifici approfondimenti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Luca Feliciotto, resp. Non Profit CNA Forlì-Cesena: luca.feliciotto@cnafc.it – 0543 822774