Con il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, in vigore dal 31/10/2022, si anticipa dal 31 dicembre al 1° novembre 2022 la scadenza dell’obbligo vaccinale per le categorie del settore sanità per le quali l’obbligo era ancora vigente, ossia per:

  • esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, per i quali l’obbligo vaccinale costituiva requisito essenziale per l’esercizio della professione e, per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivevano per la prima volta agli albi degli Ordini professionali, era requisito ai fini dell’iscrizione;
  • personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture e attività sanitarie e sociosanitarie, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni;
  • personale (esclusi contratti esterni) delle strutture dell’art. 8-ter dlgs n. 502/92: es. ricovero ospedaliero per acuti;
  • assistenza specialistica, diagnostica e di laboratorio in regime ambulatoriale;
  • studi odontoiatrici, medici e altre professioni sanitarie se attrezzati per chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche con rischio per il paziente, strutture diagnostiche per cure domiciliari, ecc.

Di conseguenza è decaduta dallo scorso 1° novembre anche la misura della sospensione dallo svolgimento dell’attività/professione che scattava a seguito della violazione dell’obbligo vaccinale prevista per il personale e per gli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario.

Proroga uso dispositivi delle vie respiratorie nelle RSA, ospedali e strutture simili fino al 31 dicembre 2022

Con ordinanza il Ministero della Salute ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (senza specificare, quindi anche mascherine chirurgiche oltre a Ffp2) ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali dell’art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

I responsabili delle predette strutture sono tenuti a verificare il rispetto dell’obbligo.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

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