Dal 4 ottobre 2022 è vigente il DM 2/9/2021 che stabilisce le regole per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio attuando quanto previsto dall’art. 46 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.
Il campo di applicazione del decreto è rappresentato dagli ambienti di lavoro mentre ai cantieri temporanei o mobili e alle attività a rischio di incidente rilevante il decreto si applica solo per la parte relativa alla designazione degli addetti antincendio la loro formazione e aggiornamento e per i requisiti richiesti ai docenti.
Punti salienti del Decreto GSA:
- il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza fornendo ai lavoratori anche informazioni sulle azioni da attuare in presenza di un incendio – SCARICA IL CARTELLO CON LA PROCEDURA DI EMERGENZA
- il datore di lavoro dei luoghi di lavoro, ove sono occupati almeno 10 lavoratori, oppure dei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, oppure dei luoghi di lavoro soggetti al controllo dei vigili del fuoco (certificato di prevenzione incendi) è tenuto a predisporre un piano di emergenza che deve tenere conto dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività
- per i luoghi di lavoro il cui il piano di emergenza non è obbligatorio, il datore di lavoro deve adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi
- la formazione degli addetti antincendio dev’essere ripetuta con periodicità almeno quinquennale, secondo i contenuti stabiliti nel decreto
- il 1° aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento
- se alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 4 ottobre 2023
- oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti da soggetti pubblici o privati per mezzo di docenti in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti del Servizio Ambiente e Sicurezza di CNA Forlì-Cesena.