Con la conversione in Legge 15 luglio 2022 n. 91 del D.L. 50/2022 Decreto Aiuti, è stata confermata la proroga al 30 settembre 2022 della scadenza del SAL al 30% per gli interventi superbonus 110% prevista per gli edifici unifamiliari.

In particolare, l’articolo 14 proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 % dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione Superbonus al 110%.

Si stabilisce infatti che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

La norma precisa che il conteggio del 30% va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110%.

Su cosa si debba intendere per “intervento complessivo“, è intervenuta la Commissione Consultiva delle Rete Professioni Tecniche che ha fornito chiarimenti e indicazioni specifiche e operative riguardo agli adempimenti da assolvere per la presentazione del SAL.

A parere della Commissione RPT, per “intervento complessivo“, si dovrà far riferimento a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo e, pertanto, anche alle spese tecniche riguardanti le prestazioni fino a quel momento eseguite e riferite a tutte le lavorazioni: quindi, non solo a quelle oggetto di agevolazione Superbonus, ma a tutte le lavorazioni previste nel titolo edilizio.

La categoria di lavorazioni non è rilevante: la percentuale del 30% potrà essere raggiunta anche solo con spese riferite ad una sola categoria di agevolazioni o, più in generale di lavori, fermo restando il necessario completamento di tutte le opere come previste dal procedimento edilizio.

La Commissione RPT, inoltre, specifica che non è obbligatorio protocollare il SAL, anche perché chi si avvale della detrazione e non delle opzioni non presenta SAL. Tuttavia, occorre comunque dimostrare l’avvenuta esecuzione dei lavori per almeno il 30% e, pertanto, viene indicata una modalità pratica ritenuta coerente con le finalità della legge.

Il Direttore dei Lavori procederà alla redazione di un SAL il cui importo, inclusa la quota parte delle spese tecniche afferenti, sia almeno uguale o superiore al 30% degli interventi previsti nel titolo/i edilizi (CILA – CILAS o PdC o SCIA in sostituzione del PdC per interventi di demolizione e ricostruzione) e dai contratti d’appalto. Esso potrà essere accompagnato, se il Direttore Lavori lo riterrà opportuno, dai seguenti documenti:

  • libretto delle misure;
  • documentazione fotografica;
  • informazioni utili a un’eventuale verifica ex post da parte dei soggetti autorizzati per legge.

Il SAL dovrà essere redatto in tempo utile in relazione ai limiti della scadenza prevista e potrà esserne attestata la data certa mediante utilizzo di mezzi idonei (esempio: invio di PEC all’ impresa e al Committente, apposizione di marca temporale, ecc.).

La Commissione RPT ha anche fornito un riepilogo generale dei criteri per determinare il SAL, in particolare:

  • qualora siano presenti opere realizzate, occorre procedere alla loro quantificazione e contabilizzazione sulla base del computo metrico generale (SAL) controfirmato dall’impresa e per conoscenza dal committente;
  • sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate, le fatture relative al saldo o agli acconti dei materiali;
  • sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate, le prestazioni professionali effettivamente svolte alla data del SAL.