Con la pubblicazione del Decreto n. 145 dell’8 aprile 2022 a firma del Capo Dipartimento MIMS e della successiva circolare del 13/5/2022, sono state recepite importanti modifiche normative contenute nel Pacchetto mobilità UE dell’Agosto 2020.
In primo luogo l’impresa di trasporto merci per conto di terzi che intende esercitare l’attività con veicoli di massa complessiva superiore alle 1,5 t, deve essere iscritta al Registro elettronico nazionale (REN) e deve dimostrare l’onorabilità, l’idoneità professionale e quella finanziaria con l’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi. Inoltre l’impresa deve dimostrare il requisito di stabilimento.
Le norme dell’accesso al mercato non si applicano alle imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di autotrasportatore di merci su strada con veicoli di massa a pieno carico superiore a 1,5 ton. Decade, quindi, l’obbligo del possesso delle 80 ton per l’ingresso sul mercato di una nuova impresa di autotrasporto – è sufficiente anche un solo veicolo detenuto in disponibilità a qualsiasi titolo e di qualunque classe Euro. Inoltre, la cessione d’azienda e del parco veicolare non rappresentano più la modalità obbligatoria per l’accesso al mercato.
Per quanto riguarda il requisito di stabilimento, le imprese che sono già titolari dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada, dimostrano il requisito dello stabilimento attraverso la dichiarazione sostitutiva presentata agli Uffici competenti in materia di autorizzazione per l’esercizio della professione, unitamente al primo rinnovo annuale utile dell’idoneità finanziaria e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini della dimostrazione del requisito dell’onorabilità, in attesa dell’approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2021 e dei conseguenti provvedimenti attuativi del regolamento CE n. 1071/2009, si applicano le disposizioni già vigenti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395.
Invariate le modalità di dimostrazione annuale del requisito di idoneità finanziaria previste dall’art. 7 del regolamento n. 1071/2009: attestazione revisore contabile, fideiussione bancaria o assicurativa, assicurazione di responsabilità professionale per i primi 2 anni di esercizio. Cambiano in parte gli importi da dimostrare, così come di seguito riportato:
- 9.000€ per il primo veicolo a motore;
- 5.000€ per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 ton;
- 900€ per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 ton ma non a 3,5 ton. L’importo si applica anche ai veicoli a motore o ai veicoli accoppiati aventi massa a carico superiore a 1,5 e fino a 2,5 ton.
È rimasta invariata la dimostrazione del requisito per le imprese aventi veicoli di massa complessiva pari o superiori a 3,5 ton, le quali devono indicare un gestore dei trasporti in possesso di attestato per il trasporto nazionale e/o internazionale. Le imprese che effettuano trasporto stradale di merci che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t., ai fini dell’ottenimento della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada devono indicare un soggetto titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci. Nel caso in cui il gestore sia titolare di attestato di idoneità professionale valido soltanto per il trasporto nazionale, può conseguire l’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci qualora dimostri di aver svolto le relative funzioni presso imprese del suddetto tipo per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.
È invece previsto un esame semplificato (integrativo) per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020, erano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto 30 luglio 2012. L’ammissione all’esame integrativo è riservata ai soggetti che hanno assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.
CNA FITA Forlì-Cesena accoglie positivamente le novità introdotte con il recepimento delle normative europee, evidenziando come ci si stia comunque muovendo a livello parlamentare per l’approvazione di una norma che possa tutelare ed indennizzare chi cesserà l’attività nei prossimi mesi, non potendo più cedere l’azienda. Parimenti è disposizione delle imprese associate e dei futuri imprenditori per lo svolgimento delle pratiche e delle procedure per l’iscrizione all’Albo e al REN.