Con la conversione in legge del Decreto Legge PNRR è stata introdotta una modifica al Testo Unico Ambientale in seguito alla quale viene definitivamente chiarito che il soggetto che effettua la manutenzione di pozzi neri e reti fognarie (“spurghista”) si considera sempre come il produttore del rifiuto e potrà utilizzare un unico formulario con struttura definita dall’Albo Gestori Ambientali.

In seguito alle variazioni riguardanti la definizione di “rifiuti urbani” prevista dal D. Lgs. 116/2020, ed in particolare la classificazione come speciali dei rifiuti derivanti da fosse settiche e reti fognarie identificati con CER 20 03 04 e 20 03 06, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con circolare n.14/2021 ha chiarito in quale categoria devono iscriversi i soggetti che si occupano della manutenzione di tali strutture (di qualsiasi tipo, compresi bagni chimici) e della raccolta e trasporto dei rifiuti (es: spurghisti).

È stato definito, come da tempo sostenuto, che i soggetti interessati devono essere iscritti nella categoria 4 dell’Albo Gestori Ambientali e all’Albo Nazionale Autotrasportatori di cose per conto terzi. I soggetti eventualmente iscritti nella categoria 1 potranno continuare ad utilizzarla fino al suo termine di validità, dopodichè dovranno richiedere l’iscrizione nella categoria 4. Viene infine ribadita l’esclusione dell’iscrizione nella categoria 2bis come produttore iniziale.
In attuazione di tale disposizione, con propria deliberazione n. 14 del 2021 il Comitato Nazionale dell’Albo ha definito struttura e modalità di utilizzo di tale formulario. Queste disposizioni entrano in vigore, inizialmente, il 30 aprile 2022.

Per esigenze tecnico/informatiche, l’Albo gestori ambientali ha deliberato (deliberazione n. 4/2022) però la proroga dell’entrata in vigore del nuovo modello di formulario per gli spurghisti previsto dall’art. 230 comma 5 del dlgs 152/2006.

Con la nuova delibera, l’entrata in vigore del modello è stata posticipata al 1 luglio 2022 ma la sua pubblicazione on-line avverrà il 1 giugno, in modo tale che imprese e associazioni avranno un mese di tempo per poterne sperimentare l’utilizzo (nel corso del mese di giugno pertanto gli adempimenti continueranno ad essere assolti con il Fir “ordinario”).

Inoltre, al fine di consentire l’utilizzo del nuovo modello anche attraverso interoperabilità con i software gestionali, la vidimazione dello stesso avverrà tramite Vivifir; pertanto sarà necessario che anche le imprese che ad oggi non hanno utilizzato tale strumento provvedano ad accreditarsi.

In attesa di diversi chiarimenti, pubblichiamo le prime indicazioni in merito all’utilizzo di questo nuovo formulario che verrà utilizzato in sostituzione ai precedenti modelli ed esclusivamente per il trasporto dei rifiuti:

  • dai diversi luoghi in cui sono effettuate le attività manutentive al luogo in cui il produttore effettua il raggruppamento temporaneo, equiparabile al deposito temporaneo e del quale deve rispettare tutte le disposizioni previste dall’art.185-bis. Diversamente per il trasporto dal deposito temporaneo all’impianto di trattamento si utilizza un formulario conforme all’art.193 del D.Lgs.152/06;
  • direttamente all’impianto di trattamento (es: depuratore).

Si può utilizzare un unico documento per più punti di produzione. Nel caso in cui il numero di punti di produzione superi quello degli spazi previsti nel documento, può essere utilizzato lo spazio “Annotazioni”.

Il documento dovrà essere stampato e compilato in due copie.

Registrazione sul registro di carico e scaricoambiente
  • se i rifiuti sono conferiti direttamente ad un impianto di trattamento, sul registro è possibile riportare una sola annotazione contestuale di carico e scarico;
  • se si effettuata un deposito temporaneo, si può effettuare un’unica operazione di carico relativa al singolo formulario.

Per ulteriori informazioni o approfondimenti rivolgersi agli uffici Ambiente e Sicurezza CNA del territorio.