In continuità con le misure di contenimento adottate durante lo stato di emergenza da Covid-19 al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, il Ministero della Salute ha emanato due nuove ordinanze valide su tutto il territorio nazionale che indicano l’adozione delle nuove linee guida per:

  1. la ripresa delle attività economiche e socialiSCARICA ORDINANZA
  2. l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid19 nel trasporto pubblico – SCARICA ORDINANZA

Entrambe sono vigenti dal 1 aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La prima ordinanza individua le misure di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio che devono essere attuate, con le opportune declinazioni, in ciascun settore di attività e le misure integrative relative ai contesti specifici con riguardo a:

  • ristorazione e cerimonie
  • attività turistiche e ricettive
  • cinema e spettacoli dal vivo
  • piscine termali e centri di benessere
  • servizi alla persona
  • commercio
  • musei, archivi, biblioteche ecc.
  • parchi tematici e di divertimento
  • circoli culturali ecc.
  • eventi (convegni congressi ecc.)
  • sale giochi, sale bingo, ecc.
  • corsi di formazione
  • sale da ballo

Ferme restando le misure previste per ogni specifica attività, in tutte le attività economiche e sociali è necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive e l’adozione delle misure di seguito indicate:

  • Informazione: Predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
  • Certificazione verde COVID-19: Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
  • Protezione delle vie respiratorie: Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
  • Igiene delle mani: Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
  • Igiene delle superfici: Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
  • Aerazione: Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate).

La seconda ordinanza individua le linee guida da adottare per lo svolgimento in sicurezza dei servizi di trasporto pubblico (settore trasporto aereo, marittimo portuale, ferroviario, trasporti commerciali e non di linea) e per l’informazione agli utenti.