Come già comunicato a fine ottobre 2021, il Decreto Legge n.146 / 2021 ha introdotto importanti novità al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n.81, con particolare riferimento alle gravi violazioni in materia di sicurezza e salute e anche all’attribuzione dei compiti di vigilanza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Clicca qui per scaricare l’articolo di ottobre 2021​)

Importante: queste novità riguardano solo le imprese con lavoratori dipendenti o figure equiparate ai lavoratori (esempio soci di società), sono escluse quelle costituite dal solo titolare dell’impresa.

Recentemente, in sede di conversione del suddetto decreto legge (Legge 215 del 17 dicembre 2021), sono state introdotte e già vigenti ulteriori novità per Preposti, Datori di Lavoro e Dirigenti.

Nuovi obblighi per Datori di Lavoro e Dirigenti

Ora i datori di lavoro e i dirigenti (ove presenti) devono individuare il Preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del D.Lgs 81-08 e s.m.i.

Inoltre i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.

Anche se la norma indica che il Datore di Lavoro o il Dirigente, se presente,  deve individuare il Preposto e non nominare il Preposto,  si suggerisce tuttavia di procedere alla sua nomina per verificare in qualsiasi momento l’effettiva conoscenza del Preposto dell’incarico attribuitogli.

Inoltre il datore di lavoro, che non ricopre il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp),  deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” in materia di sicurezza e salute in ambiente di lavoro.

Nuovi  obblighi per il Preposto

Il Preposto o capo reparto/cantiere,  oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul  lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione,  ora in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale,  deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Inoltre ora in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Altra novità è quella che in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, deve interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. Modifiche anche per quel che concerne la formazione del Preposto che va svolta interamente con modalità in presenza e ripetuta ogni 2 anni.

Addestramento

Sempre la Legge 215 introduce anche novità in merito agli obblighi di addestramento;  Infatti all’addestramento effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro si specifica ora che l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi , anche di protezione individuale; l’addestramento consiste nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Si puntualizza infine che gli interventi di addestramento effettuati devono essere documentati in apposito registro anche informatizzato.

La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro numero 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito delle indicazioni importanti tra cui quella che la suddetta formazione biennale del preposto decorrerà con la pubblicazione del nuovo accordo stato regioni sulla formazione della sicurezza in attesa per il 30 giugno 2022; questo accordo definirà anche i contenuti della formazione richiesta al Datore di Lavoro. Fino all’emanazione del nuovo accordo, si applicherà la norma vigente che prevede la formazione del preposto con aggiornamento ogni 5 anni.

SCARICA CIRCOLARE

La suddetta circolare, sollecitata da CNA, pur non avendo la valenza di legge, aiuterà ad indirizzare la vigilanza auspicando che non vi siano differenti interpretazioni della norma tra i due organi di controllo (AUSL-INL).

I referenti e i consulenti del Servizio Ambiente e Sicurezza di CNA Forlì-Cesena sono a disposizione per maggiori informazioni e approfondimenti.