Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DL 25 febbraio 2022 n. 13 si sono sciolti i dubbi sui correttivi per la circolarità dei crediti derivanti dai bonus edilizi. Viene così riaperta la possibilità di cessioni multiple fino ad un massimo di tre, ma solo la prima sarà totalmente libera: la seconda e la terza cessione, infatti, saranno possibili solo se fatte in favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Il credito ceduto, peraltro, non potrà essere frazionato ma si potrà cedere solo la somma intera. Per consentire poi all’Agenzia delle Entrate di risalire all’intervento edilizio che ha dato origine alle cessioni, il decreto prevede l’introduzione di un “bollino antifrode” che, a partire dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022, verrà applicato sulla prima cessione e dovrà essere richiamato nelle successive. A disciplinare più puntualmente questa nuova procedura, tuttavia, sarà un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ne definirà le modalità attuative.

Da subito efficaci, invece, le disposizioni introdotte in tema di massimali per le assicurazioni professionali dei tecnici e le nuove sanzioni loro applicabili in caso di false dichiarazioni. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attesta falsamente la congruità delle spese, sarà punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. In aggiunta, la pena sarà aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Arriva lo stop anche alle cosiddette “imprese improvvisate”. Con l’entrata in vigore del decreto, infatti, i bonus edilizi verranno riconosciuti solo se gli interventi sono effettivamente realizzati da imprese applicanti i contratti del settore edile, nazionale e territoriali, quindi solo da parte di imprese regolari e qualificate anche dal punto di vista della sicurezza dei cantieri. Il contratto collettivo applicato dovrà essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti preposti al rilascio del visto di conformità dovranno pertanto controllare la presenza di questa informazione. Tale disposizione è applicabile per gli appalti di importo superiore ai 70.000 euro, ossia alla soglia che fa scattare le verifiche sulla manodopera al fine di combattere il lavoro nero. In questo modo sarà più facile effettuare i controlli. Quest’ultima disposizione entrerà in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 13/2022 (ossia dal 27 maggio 2022) e si applicherà “ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data”, mentre le restanti disposizioni sono entrate in vigore il 26 febbraio (data di entrata in vigore del decreto).

Nota positiva, infine, l’aggiornamento da parte di Poste Italiane, grande acquirente di crediti che aveva però subìto una battuta d’arresto della sua operatività a causa delle continue modifiche normative in materia. A darlo è stato il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, che giovedì ha risposto ad un question-time in commissione Finanze alla Camera, annunciando che Poste Italiane entro la metà di marzo esiterà tutte le istruttorie in corso, riferendosi alle procedure avviate prima della sospensione del servizio di Poste, che arriveranno così tutte a compimento.