Il Decreto-legge n. 1/2022, come noto, ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini che abbiano compiuto 50 anni o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.

Il menzionato decreto, infatti, ha aggiunto due norme al DL 44/2021 (c.d. “decreto aprile” riguardante gli obblighi vaccinali): l’art. 4 quater e l’art. 4 quinquies:

  • art. 4 quater (riguardante gli individui): i soggetti “over 50” che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100€.
  • art. 4 quinquies (riguardante l’accesso ai luoghi di lavoro): dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.

Inoltre, si evidenzia un’ulteriore integrazione normativa riguardante la facoltà del datore di lavoro di sospendere e sostituire il lavoratore privo di Green Pass.

Il Decreto-legge n. 1/2022, infatti, ha esteso a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione occupazionale, e quindi anche alle aziende con più di 15 dipendenti, la possibilità di sospendere il lavoratore sfornito di Green Pass dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata e di stipulare contratti di sostituzione.

Visti gli impatti sul rapporto di lavoro, si fornisce un approfondimento in sede di “indicazioni operative”, rinviando anche al materiale messo precedentemente a disposizione.

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