È riconosciuto un credito d’imposta, in riferimento a determinate spese ammissibili (come più sotto elencate) sostenute nel periodo 7/11/2021-31/12/2024.

Le misure sono concesse nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013

SOGGETTI BENEFICIARI

Con riferimento ai soggetti beneficiari, l’agevolazione è riconosciuta alle agenzie di viaggio e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12.

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Gli interventi ammessi e le relative spese devono riguardare i seguenti investimenti e attività di sviluppo digitale [9]:

  1. impianti wifi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
  2. siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  3. programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  4. spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  5. servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  6. strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  7. servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

 TAX CREDIT

Il credito d’imposta spetta in misura del 50% fino all’importo massimo complessivo di 25.000 euro, nel limite delle risorse stanziate ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con mod. F24 a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Per tutte le modalità attuative occorre attendere specifico decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare 60 giorni decorrenti dal 7/11/2021.

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