L’ Agenzia delle Dogane fornisce indicazioni per la GESTIONE E IL RILASCIO DEI TITOLI AUTORIZZATORI degli apparecchi senza vincita in denaro (art. 110, comma 7, TULPS).

Preme quindi evidenziare che il 28 febbraio 2022 è il termine perentorio entro il quale:

  1. per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003, i soggetti possessori di nulla osta per la messa in esercizio devono richiedere il rilascio di un nulla osta in sostituzione del precedente, nonché del dispositivo di identificazione elettronica;
  2. per apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, già installati alla data del 1° giugno 2021 e che possono distribuire tagliandi, i gestori dovranno richiedere il rilascio del titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, nonché del relativo dispositivo di identificazione elettronica.

La presentazione delle richieste di sostituzione/rilascio è:

  • da effettuare esclusivamente in via telematica mediante accesso (attraverso SPId, CNS o CIE) all’area riservata sul sito dell’Agenzia;
  • necessaria al fine di consentire ai possessori/gestori di poter mantenere installati negli esercizi pubblici suddetti apparecchi a far data dal 1° marzo 2022;
  • viene effettuata attraverso una dichiarazione nella quale si autocertificano la conformità dell’apparecchio alle prescrizioni di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., nonché il possesso delle caratteristiche tecniche che connotano la specifica tipologia di apparecchio e la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità;
  • prevede in allegato una scheda esplicativa nella quale si fornisce una illustrazione sintetica del funzionamento dell’apparecchio e dei giochi contenuti.

Saranno considerate presentate nei termini tutte le istanze che, alla data del 28 febbraio, risultino sull’applicativo almeno nello stato “protocollate”, pur potendo il pagamento essere effettuato in data successiva (anche se, naturalmente, prima del rilascio dei titoli), ma comunque entro l’anno in corso.

In caso di mancata presentazione della richiesta entro il termine indicato, a far data dal 1° marzo 2022, i possessori/gestori saranno obbligati a rimuovere gli apparecchi dagli esercizi pubblici ove sono ubicati.

Il 30 giugno 2022 è invece il termine in cui cesseranno di avere efficacia i nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 a) e comma 7 c) del T.U.L.P.S. nonché degli apparecchi prodotti ed importati tra il 1 gennaio 2003 e il 18.11.2005, ed entro tale data i soggetti cui tali titoli sono stati rilasciati devono richiedere il rilascio di analogo titolo in sostituzione del precedente (con efficacia a far data dal 1° luglio 2022), nonché del dispositivo di identificazione elettronica, esclusivamente nel caso in cui sia smarrito o non funzionante.
L’efficacia dei nuovi titoli, anche se rilasciati prima del 30 giugno, decorrerà, dal 1 luglio rimanendo validi, fino a quella data i titoli esistenti.

Per maggiori informazioni le imprese possono contattare gli uffici Creaimpresa delle sedi CNA.

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