Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del green pass rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
- sagre e fiere
- centri congressi
- servizi di ristorazione all’aperto
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
NORME SULLA QUARANTENA
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:
- Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
- Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il Green Pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
- Per i contatti a BASSO RISCHIO , qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
Isolamento
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
CAPIENZE
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
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