Al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, è previsto l’obbligo di rendere pubblici i benefici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione.

Gli obblighi informativi devono essere resi secondo le modalità e termini di seguito indicati e in particolare, se i soggetti beneficiari sono:

  • associazioni, fondazioni, ONLUS e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, devono pubblicare le informazioni relative alle erogazioni pubbliche sul proprio sito internet entro il 30 giugno di ogni anno;
  • società tenute alla redazione del bilancio esteso o consolidato, devono adempiere all’obbligo informativo nella Nota integrativa allegata al bilancio;
  • imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, micro, imprese individuali o società di persone (a prescindere dal regime contabile adottato) devono assolvere l’obbligo mediante pubblicazione sui propri siti internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.

La norma stabilisce, inoltre, che nei casi in cui i benefici ricevuti siano aiuti di Stato e aiuti de minimis, la registrazione degli stessi nel Registro nazionale degli aiuti di Stato da parte dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo dei predetti obblighi di pubblicazione, a condizione che nella nota integrativa del bilancio o sul sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza (a seconda di come deve essere resa l’informazione) venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

In caso di inosservanza dell’adempimento, a partire dal 1° gennaio 2020, è prevista:

  • l’applicazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 €;
  • la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Con la conseguenza che decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione ed al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria combinata, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute ai soggetti eroganti

Si evidenziano, in proposito, i seguenti aspetti di particolare rilievo:

  • In primo luogo, in sede di conversione del DL n. 52/2021, è stato previsto il differimento del termine per l’applicazione del regime sanzionatorio, in caso di mancato assolvimento dell’obbligo in esame, al 1° gennaio 2022.
  • In secondo luogo, sono in corso approfondimenti nelle sedi istituzionali competenti, al fine di ricevere indicazioni in merito ad alcuni passaggi interpretativi di fondamentale importanza e impatto operativo, tra i quali: possibilità di escludere i benefici legati all’emergenza Covid-19 dall’obbligo informativo in esame e possibilità di escludere gli aiuti di stato, in quanto soggetti a comunicazione nel Registro nazionale aiuti di stato (RNA) dal cumulo ai fini del raggiungimento dei 10.000 €.

In particolare, CNA Nazionale sta agendo nelle sedi competenti al fine di ottenere una lettura migliorativa di questo adempimento. Sarà nostra cura dare notizia in tempo utile di ogni eventuale aggiornamento sul punto.

Per le imprese associate CNA che usufruiscono del servizio contabilità, per maggiori informazioni e approfondimenti possono rivolgersi al Servizio Fiscale CNA di riferimento.
Per le altre imprese associate è possibile contattare il Servizio Creaimpresa di riferimento.