Dal 1 gennaio 2022 entra in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi che interessa principalmente i produttori/importatori di materiali da imballaggio/imballaggi e tutti coloro che utilizzano imballaggi per commercializzare la propria merce.

Con il Decreto legislativo 116/2020, che recepisce le direttive UE 2018/851-852 sui rifiuti, sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, viene introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi al fine di facilitarne la raccolta, il riutilizzo ed il riciclaggio e di fornire una opportuna informazione ai consumatori sulla loro destinazione a fine vita.

Diventano co-responsabili delle informazioni ambientali degli imballaggi tutti i soggetti della filiera, a partire dai produttori di materiali di imballaggio fino a coloro che utilizzano il packaging per proteggere e/o confezionare le proprie merci; i produttori, in particolare, sono tenuti ad identificare il materiale d’imballaggio attraverso la codifica identificativa prevista dalla Decisione 97/129 CE avendo certezza della effettiva composizione merceologica dell’imballaggio nonché a fornire informazioni sulla destinazione finale dei rifiuti di imballaggio.

Pertanto le informazioni necessarie per una corretta etichettatura sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo. Tale modus operandi è disciplinato dagli operatori attraverso accordi commerciali che ne definiscano la responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa. Sono previste sanzioni per qualsiasi soggetto della filiera immetta sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti stabiliti.

I contenuti da riportare sull’etichettatura ambientale degli imballaggi siano diversi, a seconda della destinazione d’uso dell’imballaggio:

  • Se l’imballaggio è destinato al consumatore finale (B2C), sono obbligatorie sia la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, che le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata dell’imballaggio;
  • Se l’imballaggio è destinato al canale professionale (B2B) oppure nel caso di imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulla raccolta.

L’etichetta ambientale deve essere redatta per tutte le parti separabili manualmente dell’imballaggio e le informazioni potranno essere riportate sulle singole componenti separabili oppure sul corpo principale dell’imballaggio. Sono previste sia la possibilità di soluzioni digitali, come QR code qualora la tipologia di imballaggio non permettesse un’etichettatura chiara, che la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale, ma già immessi in commercio al 31/12/2021, fino a esaurimento scorte.

Al fine di aiutare le imprese associate in questo imminente obbligo normativo gli uffici Ambiente e Sicurezza di CNA sono a disposizione  con uno staff di consulenti in grado di effettuare il servizio di etichettatura ambientale.

Roberta Vitali – 0543 770279 – roberta.vitali@cnafc.it