Il Decreto Fiscale (D. L. n. 146/2021 del 21 ottobre 2021) ha riattivato fino al 31 dicembre 2021 i congedi parentali straordinari Covid per i lavoratori genitori, dipendenti e autonomi con figli che svolgono didattica a distanza o sono in quarantena.

LAVORATORE DIPENDENTE CON FIGLI CONVIVENTI MINORI DI 14 ANNI

Il lavoratore dipendente con figli conviventi minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa (asilo nido e scuola dell’infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente (la documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la durata della prescrizione);
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il congedo è utilizzabile solo se il figlio è convivente ufficialmente con il lavoratore (verifica anagrafica); situazioni di fatto che ne evidenziano la convivenza non rilevano ai fini del congedo. Il beneficio non necessita del requisito dell’età del figlio e prescinde dalla convivenza con il genitore, qualora il figlio sia un disabile in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992).

In entrambi i casi (figlio inferiore ai 14 anni o figlio disabile), il congedo può essere fruito sia per l’intera giornata che anche in modalità oraria.

Durante il periodo di congedo straordinario, l’INPS riconoscerà al lavoratore, al posto della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, il periodo di congedo sarà, altre sì, coperto da contribuzione figurativa. La norma è retroattiva all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022.

LAVORATORE DIPENDENTE CON FIGLI DI ETÀ COMPRESA FRA 14 E 16 ANNI

Qualora il figlio abbia una età compresa fra 14 e 16 anni (15 anni e 364 giorni), il legislatore prevede che il lavoratore possa (alternativamente all’altro genitore) astenersi dal lavoro, però, il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione o a un’indennità, né al riconoscimento della contribuzione figurativa.

Il lavoratore avrà comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro e non potrà essere licenziato, in quanto l’assenza sarà considerata giustificata.

LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori/genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (ai sensi dell’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995), qualora abbiano figli conviventi di età non superiore ai 14 anni (13 anni e 364 giorni), hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, corrispondente alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.

L’indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

L’indennità, per quest’ultima casistica di lavoratori, è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Le modalità operative per accedere ai benefici verranno stabilite dall’INPS, la quale monitorerà il limite di spesa messo a disposizione del Governo.