In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo del Green Pass, richiamiamo gli elementi principali della normativa, integrate con alcune novità e chiarimenti importanti e nuova modulistica utile per le imprese.

Cosa succede dal 15 ottobre

A partire da venerdì 15 ottobre sarà possibile accedere ai luoghi di lavoro solo con Green Pass valido, che andrà esibito in formato cartaceo o digitale. Non è prevista autocertificazione, quindi il lavoratore che ne dichiari il possesso ma non sia in grado di esibirlo deve essere considerato assente ingiustificato. Non è consentito adibire i lavoratori allo smart working sulla base del mancato possesso del Green Pass. Tenuto conto della funzione di prevenzione che ha ispirato questa misura, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Chi è esonerato dall’obbligo

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nell’attesa del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

NOVITA’: Chi ha fatto il tampone e non ha ancora il Green Pass valido

I soggetti in attesa di Green Pass valido, nell’attesa del rilascio o dell’eventuale aggiornamento, potranno accedere ai luoghi di lavoro avvalendosi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Come devono avvenire i controlli

Ogni azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Cosa deve fare il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di Green Pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore

Il lavoratore è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green Pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Se il lavoratore accede al luogo di lavoro senza Green Pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa, che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

I protocolli e le linee guida di settore contro il Covid-19

L’uso del Green Pass è una misura ulteriore, ma rimangono validi tutti i protocolli e le linee guida di settore (che prevedono regole su sanificazione delle sedi aziendali, uso delle mascherine, distanziamenti ecc.)

CASI PARTICOLARI

Lavoratori somministrati

I controlli devono essere effettuati sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

Tassisti e NCC

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

Chi si reca nelle abitazioni private

I privati non sono tenuti a verificare il green pass di chi si reca nella loro abitazione per una prestazione professionale (es. idraulico, elettricista, imbianchino ecc..).

Parrucchieri, estetiste altri operatori dei servizi alla persona

Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

Fornitori e lavoratori autonomi che accedono alle sedi dell’azienda
Tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo del Green Pass.

Solo a titolo di esempio ricadono in questa categoria i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri.

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