Scuole | Università

Come già anticipato nei giorni scorsi, dall’ 11 settembre scorso con l’entrata in vigore del decreto legge (DL) n. 122, l’accesso alle strutture scolastiche, universitarie, educative e formative è permesso solo se muniti di green pass; è importante evidenziare che il possesso della certificazione verde non è rivolta solo a tutto il personale scolastico e universitario, agli studenti universitari ma anche per tutto il personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione per adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e a chiunque acceda alle strutture scolastiche, educative e formative.

Per chiunque s’intende tutti coloro che per qualsiasi motivo accedono alle strutture ovvero imprese di manutenzione, pulizie, fornitori, genitori, parenti etc.

La verifica del rispetto delle prescrizioni in tema di possesso di green pass sta in capo ai Responsabili delle istituzioni scolastiche identificate; nel caso l’accesso sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro (imprese di manutenzione, pulizie, ristorazione etc) il rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche del green pass devono essere effettuate secondo quanto previsto dal DPCM del 17 giugno 2021.

Strutture residenziali

Il DL n.122/ 2021  dal prossimo 10 di ottobre, introduce anche l’obbligo vaccinale (da non confondere con il green pass) per i lavoratori delle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e per tutti i soggetti esterni che svolgono a qualsiasi titolo attività lavorativa all’interno di queste strutture. 

La verifica del rispetto delle prescrizioni è sempre in capo ai Responsabili  delle strutture citate e in capo ai datori di lavoro dei soggetti (imprese di pulizie manutenzione etc.)  che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa nelle suddette strutture.

Le prescrizioni descritte sono vigenti fino al termine dello stato di emergenza nazionale che attualmente è fissato per il 31 dicembre 2021 e la violazione delle medesime è sanzionata con multe da €400 a €1.000.