Sono state pubblicate lo scorso 31 Agosto le nuove “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”.

Queste linee guida sostituiscono in toto l’allegato 15 del DPCM 2/3/2021 attualmente in vigore: il documento prevede “misure di sistema” valide per ogni tipologia di trasporto, mentre nell’allegato tecnico sono indicate le misure di settore per il trasporto aereo, per il settore marittimo e portuale, per il trasporto ferroviario, per il trasporto pubblico locale (automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lacunare), di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, e per il trasporto commerciale e non di linea.

Nello specifico segnaliamo:

PER TAXI E NCC FINO A 9 POSTI:

  1. è raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili;
  2. il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente;
  3. nelle vetture omologate per il trasporto fino a 5 persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore più di due passeggeri;
  4. nelle vetture omologate per il trasporto di 6 o più persone dovranno essere applicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.

Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali (la sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall’interessato).

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

  1. accesso riservato ai passeggeri in possesso del Green Pass (sono esentati i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (ad oggi minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute);
  2. coefficiente di riempimento dei mezzi all’ 80%;
  3. restano confermati gli adempimenti relativi a:
      1. misurazione della temperatura dei passeggeri all’atto della salita a bordo con divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C;
      2. utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore per una durata massima non superiore alle 4 ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
      3. l’autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID19 negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi; il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati;
      4. l’assunzione dell’impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore e all’Autorità sanitaria territoriale competente l’insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio.