Il Ministero della Salute aggiorna quanto riportato nella Circolare n.22746 del 21 maggio scorso, relativamente alla durata ed alle modalità di gestione di quarantena ed isolamento, al fine del rientro in comunità e del rientro in servizio dopo la malattia Covid-19.

La nuova Circolare n.36254 dell’11 agosto individua diverse casistiche che si distinguono per la tipologia dei contatti (alto o basso rischio), dal fatto di aver completato o meno il ciclo vaccinale e dal tipo di variante del virus.

Per i diversi casi vengono indicati i giorni di quarantena o isolamento che possono essere 10 oppure 14; nella circolare si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

Per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro vige ancora la circolare del Ministero della Salute n.15127 del 12 aprile 2021, ovvero:

  • per i lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero il medico competente (se presente), previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia;
  • lavoratori positivi sintomatici e asintomatici, ai fini del reintegro, inviano anche in modalità telematica al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione;
  • lavoratori positivi a lungo termine, ai fini del reintegro, vengono riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato;

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