Le iscrizioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022.

A fronte della nuova proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, in attuazione dell’art.103 del Decreto Legge n.18/2020, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha disposto che le iscrizioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022. Resta comunque ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Viene inoltre evidenziato che per le iscrizioni per le quali è necessario presentare garanzie finanziarie, occorre presentare un’apposita garanzia, o un’appendice di quella già presentata, a copertura del periodo intercorrente tra la scadenza dell’iscrizione ed il 31 marzo 2022.

I  responsabili tecnici di imprese iscritte al 16/10/2017potranno continuare a ricoprire l’incarico fino al 16/10/2023.

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento dell’Albo, era stato disposto che i responsabili tecnici di imprese iscritte al 16/10/2017, ed in carica a tale data, potevano continuare a ricoprire tale ruolo fino al 16/10/2022, anche per altre imprese già iscritte o che intendono iscriversi nella stessa categoria, nella stessa classe o inferiore. Questi responsabili tecnici potevano sostenere la verifica d’aggiornamento a partire dal 2/1/2021.

A fronte dell’attuale emergenza sanitaria, che ha impedito l’effettuazione delle verifiche d’aggiornamento, il Comitato Nazionale dell’Albo ha disposto la proroga di un anno di tali termini, pertanto questi soggetti potranno continuare a ricoprire l’incarico fino al 16/10/2023 e potranno effettuare le verifiche d’aggiornamento a partire dal 2/1/2022.

Riferimenti normativi: circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n.9 del 28/7/2021

Definite le modalità per l’iscrizione nelle categorie 2-bis e 4.

In seguito alle modifiche alla definizione di rifiuti “urbani” attuate dal Decreto Legislativo n.116/2020, ed in particolare a quella di rifiuti “ex assimilati agli urbani” definiti ora come quelli rientranti nell’allegato L-quater e provenienti da attività elencate nell’allegato L-quinques del Decreto Legislativo n.152/2006, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha definito le modalità per l’iscrizione nelle categorie 2-bis e 4 per il trasporto di tali rifiuti.

In particolare:

  • I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4 possono trasportare i suddetti rifiuti solo se prodotti da utenze non domestiche rientranti nell’allegato L-quinques e gestiti al di fuori del servizio pubblico;
  • I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 2-bis possono trasportare tali rifiuti solo se la propria attività è inserita nell’allegato L-quinqueis e possono conferirli sia al servizio pubblico sia a soggetti diversi;

Per poter effettuare tali attività, i soggetti di questi primi due punti devono presentare apposita domanda d’iscrizione o di integrazione delle iscrizioni già in essere;

  • I soggetti già iscritti all’Albo e che ai sensi della deliberazione n.4/2020 già effettuano il trasporto di tali rifiuti provenienti da attività elencate nell’allegato L-quinques, possono continuare a trasportare i codici CER già autorizzati rientranti di cui all’Allegato L-quater. Anche se non espressamente indicato nella Delibera, riteniamo che le destinazioni dei rifiuti siano le medesime previste per i due punti precedenti.

Queste disposizioni si applicano a partire dal 1° settembre 2021.

Riferimenti normativi: circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n.7 del 28/7/2021

Per ulteriori approfondimenti rivolgersi agli uffici Ambiente e Sicurezza CNA del territorio.