Obbligo di presentazione entro il 28/08/2021 di relazione tecnica per installazioni/stabilimenti con emissioni di “sostanze classificate”.

Si ricorda ai gestori di imprese con stabilimenti o installazioni che danno origine ad emissioni in atmosfera (convogliate o diffuse) di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene (H340, H350 e H360), nonché di sostanze classificate come estremamente preoccupanti, in sigla SVHC ( regolamento CE n.1907/2006 del parlamento europeo) che entro il 28 Agosto 2021 va redatta una relazione tecnica che ha come obiettivo la riduzione, nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnologico o dell’esercizio, delle emissioni in atmosfera delle sostanze.

A tale proposito la Regione Emilia Romagna ha pubblicato una NOTA in attuazione alle modifiche apportate dal D.Lgs.102/2020 (art.271 co. 7-bis in merito alle sostanze pericolose) alla gestione delle emissioni in atmosfera.

Un aspetto importante che si ritiene utile sottolineare è che – essendo la previsione della norma volta alla sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle sostanze/miscele con determinate caratteristiche di pericolosità – l’indagine è rivolta alle sostanze la cui presenza in emissione è attribuibile all’utilizzo di materie prime/prodotti contenenti tali sostanze. Non sono pertanto considerate quelle categorie di sostanze la cui eventuale presenza in emissione è dovuta esclusivamente a processi/trasformazioni chimiche (es. combustione).

Al fine di valutare l’eventuale applicabilità delle misure previste dalla citata norma il gestore dovrà:

  1. raccogliere le SDS (schede di sicurezza) delle materie prime e ausiliarie utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni diffuse o convogliate soggette ad autorizzazione. La revisione delle SDS deve essere la più recente possibile fornita dal produttore/fornitore o al massimo non antecedente al 2015;
  2. Esaminare le SDS (siano esse sostanze o miscele) al fine di valutare se le materie prime e ausiliarie sono “classificate” – vedi TABELLA 1 SOSTANZE CLASSIFICATE

Nel caso si utilizzino, nel ciclo da cui si originano le emissioni, “sostanze classificate” vige poi l’obbligo, per il gestore di inviare all’autorità competente la prima relazione tecnica entro il 28 agosto 2021. Nella relazione dovranno pertanto essere analizzate la disponibilità di alternative, considerando i rischi e valutando la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Periodicamente (ogni 5 anni), tali soggetti dovranno riconsiderare la disponibilità di alternative alle predette sostanze in ragione dell’evoluzione tecnologica.

In caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la prevista sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 ad € 2.500.
Di seguito in dettaglio le scadenze e le esclusioni:

  • a) per gli stabilimenti autorizzati al 28/8/2020 e che utilizzano “sostanze classificate”, invio della prima relazione entro il 28/8/2021 e della domanda di autorizzazione per l’adeguamento alle prescrizioni entro il 1/1/2025 o in data antecedente individuata dall’autorità competente in base all’analisi della suddetta relazione. L’adeguamento potrà inoltre essere previsto in sede di rinnovo periodico dell’autorizzazione o in caso di modifiche sostanziali presentate prima del 1/1/2025;
  • b) gli stabilimenti e le installazioni autorizzati dopo il 28/8/2020, come nuovi o in seguito a modifiche sostanziali, devono presentare ogni 5 anni dal rilascio dell’autorizzazione una relazione per valutare la fattibilità della sostituzione delle sostanze o miscele;
  • c) gli stabilimenti rientranti in autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell’art.272 co.2 del D.Lgs.152/06, che utilizzano le sostanze ora vietate in base all’art.272 co.4, dovranno presentare una domanda di autorizzazione ordinaria, ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06 e, conseguentemente, un’AUA entro il 28/8/2023;
  • d) viste le loro caratteristiche, sono esclusi da queste disposizioni gli stabilimenti con emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell’art.272 co.1 del D.Lgs.152/06.

Il Servizio Ambiente e Sicurezza CNA è a disposizione in consulenza per l’analisi delle schede di sicurezza e l’eventuale assoggettamento alla normativa.

In allegato: